Cassazione Civile, Ordinanza n. 06064/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ordinanza riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso nel merito e l'aveva condannata alle spese. Il difensore della società controricorrente aveva chiesto, nella memoria depositata nel giudizio di legittimità, la distrazione delle spese in suo favore quale antistatario. Poiché nel dispositivo della precedente ordinanza era stata omessa tale statuizione, è stata chiesta la correzione dell'errore materiale per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza n. 7557/2025, dopo le parole "accessori di legge", fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore del difensore della controricorrente". La Corte ha ritenuto che la richiesta di distrazione fosse stata effettivamente formulata nel corso del giudizio di legittimità e che la mancata pronuncia integrasse un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo nel provvedimento giudiziario.
disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale.
estende alla Corte di cassazione il rimedio della correzione degli errori materiali o di calcolo, su ricorso della parte interessata o anche d'ufficio.
la Corte richiama la norma come modificata dalla riforma Cartabia per confermare l'applicabilità del procedimento di correzione in cassazione.
la richiesta di distrazione delle spese era stata formulata in memoria depositata nel procedimento camerale di legittimità.
art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022
ha riformato l'art. 391 c.p.c., con efficacia dal 1.1.2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
la disciplina transitoria rende applicabile la riforma ai procedimenti notificati prima del 1.1.2023 ma per i quali, a tale data, non era ancora stata fissata l'adunanza camerale.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016
ha introdotto la possibilità che la correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- La mancata pronuncia su una richiesta ritualmente formulata nel corso del giudizio, quando sia meramente accessoria e non comporti una rivalutazione del decisum, può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali o di calcolo è esperibile anche davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sia su istanza di parte interessata sia, nei casi previsti, d'ufficio.
- La richiesta di distrazione delle spese deve risultare dagli atti del giudizio; se la statuizione è stata omessa nel dispositivo pur essendo stata domandata, la Corte può integrare il provvedimento con ordinanza di correzione.
- La disciplina processuale sopravvenuta si applica ai procedimenti di cassazione secondo le regole transitorie dettate dalla riforma Cartabia.
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