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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24583/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in appello per invasione di terreni in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, e contestando anche la configurabilità del reato nel caso di permanenza nell'immobile dopo il decesso di chi lo aveva precedentemente invaso. Il secondo motivo, riferito alla posizione di una imputata, censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo, riferito all'altro imputato, censurava il diniego della sospensione condizionale della pena. Il quarto motivo contestava la determinazione della pena come illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e in parte diretto a ottenere una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la particolare tenuità del fatto è preclusa finché perdura la permanenza del reato di invasione di terreni; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il giudice può fondare il diniego della sospensione condizionale anche solo su elementi ritenuti prevalenti, compresi i precedenti penali; ha ritenuto non consentito il quarto motivo perché la dosimetria della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La permanenza del reato di invasione di terreni impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. fino a cessazione della permanenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile durante la permanenza del reato di invasione di terreni, per la perdurante compressione del bene giuridico.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della sospensione condizionale della pena il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi elencati, potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare in coerenza con i criteri legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera alternativa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo vizi logici effettivi della motivazione.
  • La permanenza del reato di invasione di terreni esclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fino a quando la condotta perdura.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice indica elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo, senza dover confutare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione o frutto di arbitrio, non quando la doglianza miri a una nuova valutazione di merito.
  • La configurabilità dell'invasione di terreni non viene meno per il solo fatto che l'occupazione prosegua dopo la morte della persona che aveva inizialmente invaso l'immobile, ove permanga la condotta di trattenimento nel bene.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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