Cassazione Penale, Ordinanza n. 14266/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il ricorso lamentava la mancata esclusione della recidiva, circostanza che era invece stata considerata nella proposta di patteggiamento. La Corte ha verificato l'ammissibilità dell'impugnazione alla luce del regime speciale del patteggiamento e ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli tassativamente consentiti.
Norme richiamate
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate
La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; ogni motivo diverso è inammissibile.
Richiamato come base della sentenza pronunciata su richiesta di applicazione della pena.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017 in poi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento i motivi sono a numero chiuso e non possono estendersi oltre i casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla recidiva, se non incanalata in uno dei motivi tipizzati dalla norma, non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.
- La sanzione processuale dell'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando risulta immediatamente che il ricorso è fondato su un motivo non consentito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14230/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →