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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12556/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze dirette a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva giudicato per il delitto di resistenza. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio, contestando l'individuazione dell'imputato quale autista del mezzo e, più in generale, la configurabilità del reato. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non individuano specifici travisamenti di risultanze processuali, ma riproducono doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura alternativa dell'intero materiale probatorio, poiché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
  • La deduzione di vizio motivazionale è ammissibile solo se indica specifici travisamenti di emergenze processuali decisive; non è sufficiente riproporre contestazioni già valutate e disattese dai giudici di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e priva di manifeste illogicità sulla configurabilità del reato, il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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