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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12013/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bari che l'aveva dichiarata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. per aver molestato ripetutamente Cristina Del Carmelo mediante telefono e WhatsApp, inviando immagini intime della stessa con il marito. Di Leo chiedeva in cassazione la pronuncia sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., invocata in sede di merito e omessa dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non sia applicabile ai reati necessariamente abituali o a quelli che, per la reiterazione della condotta, abbiano assunto carattere di abitualità; nel caso di specie il reato di cui all'art. 660 cod. pen. era risultata abituale per il susseguirsi delle condotte moleste, per cui l'eccezione di tenuità non poteva essere accolta. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione. La sentenza di merito rimane quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Il reato di molestia o disturbo alle persone può assumere carattere di abitualità quando le condotte moleste si susseguono; in tale ipotesi non è compatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica ai reati necessariamente abituali e ai reati che, per la reiterazione della condotta, hanno assunto carattere di abitualità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Riferita dalla Corte come fondamento per sanzionare le impugnazioni irrituali o colpose con contributo alla determinazione della somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando il fatto abbia carattere di abitualità; la mera invocazione di 131-bis è inefficace se la condotta è stata reiterata
  • Nei reati di molestia/harassment (art. 660) un susseguirsi di condotte moleste può qualificare il comportamento come abituale e precludere l'applicazione della tenuità
  • Chi impugna per omessa valutazione di 131-bis deve dimostrare che il fatto non ha carattere abituale e che il danno sociale è davvero minimo; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
  • Le impugnazioni considerate irrituali o manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; gli avvocati devono valutare la fondatezza della doglianza per evitare tali conseguenze
  • Il giudice di merito non è sempre tenuto a una motivazione esplicita sul rifiuto di 131-bis quando, dai fatti accertati, risulta incontestabile il carattere abituale della condotta

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