Ordinanza n. 1235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00609/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'atto di soppressione di una fermata del servizio di trasporto turistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 609/2026, lamentando che dall'esecuzione dell'atto amministrativo contestato, consistente nella soppressione di una fermata del servizio di trasporto turistico, sarebbero derivati un notevole pregiudizio economico, attuale e futuro, e un grave danno reputazionale. Nel giudizio cautelare hanno quindi sostenuto la sussistenza sia del fumus boni iuris, contestando la legittimità della valutazione comunale relativa alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica, sia del periculum in mora, dedotto in relazione ai danni economici e reputazionali asseritamente gravi e irreparabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la valutazione delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica spetti al Comune e costituisca esercizio di discrezionalità amministrativa. Tale discrezionalità è sindacabile alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e richiede un'istruttoria e una motivazione sufficienti; tuttavia, allo stato della cognizione cautelare e salvo il più approfondito esame nel merito, tali limiti non risultano violati. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso perché i danni dedotti sono di natura economico-patrimoniale e risultano eventualmente risarcibili. Ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della sicurezza del traffico. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Massime di principio
- La valutazione delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica appartiene alla discrezionalità del Comune; il sindacato giurisdizionale verifica il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il danno dedotto è esclusivamente economico-patrimoniale ed è suscettibile di eventuale risarcimento.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela della sicurezza del traffico prevale sul pregiudizio economico o reputazionale derivante dalla soppressione di una fermata.
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