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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14552/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione della precedente ordinanza della Corte di Cassazione (che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza d'appello favorevole al Canavese), sostenendo un errore di fatto: a suo dire la Corte avrebbe travisato il contenuto delle sue difese, non riconoscendo che la Società aveva specificamente contestato i requisiti per l'esercizio del riscatto/retratto agrario da parte del Canavese in qualità di proprietario confinante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la ricorrente si sia limitata a riproporre le stesse censure già svolte in sede di merito e in Cassazione, senza indicare un errore di fatto evidente e oggettivo (ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.) desumibile in modo incontestabile dagli atti. La Corte ha inoltre ricordato che la revocazione non è strumento per contestare errori di diritto o di valutazione e che il motivo deve rispettare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c. Ha altresì rilevato che la Società non aveva contestato analiticamente i requisiti del retratto né l'intenzione di destinare i terreni a cava. Infine ha disposto l'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo DPR n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis

    Norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte sottolinea che la revocazione è uno strumento eccezionale e vincolato ai motivi espressamente previsti, non comprendendo errori di diritto o di valutazione

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Stabilisce che la revocazione è ammessa per errore di fatto consistente in una manifesta e obiettiva svista o errore di percezione su un fatto decisivo emergente dagli atti; la Corte richiede che l'errore sia evidente e comprovabile dagli atti senza bisogno di indagini

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Richiede che il motivo di revocazione sia formulato con specificità e chiarezza, indicando il fatto ritenuto oggetto di errore e le ragioni per cui esso soddisfa i requisiti dell'art. 395; il mancato rispetto comporta inammissibilità

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis

    Segue l'indicazione che possono essere dichiarati inammissibili motivi quando la Corte territoriale ha deciso in conformità a orientamento consolidato di legittimità e il ricorso non offre elementi per un ripensamento; la Corte ha applicato tale principio nel rigetto del ricorso principale

  • Costituzione, art. 24

    Riferimento ai principi della tutela del diritto di difesa; la Corte bilancia il diritto di difesa con i limiti procedurali della revocazione

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Richiamata nella discussione sulla ragionevolezza e sui limiti delle impugnazioni per garantire stabilità delle decisioni e l'ordinata amministrazione della giustizia

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Richiamata in relazione al giusto processo e alla necessità di garantire tutela effettiva senza però consentire rinnovate dispute indefinite una volta che le decisioni siano divenute definitive

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte rileva l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La revocazione in Cassazione è consentita solo per errori di fatto chiari, evidenti e comprovabili esclusivamente dagli atti; non è ammessa per errori di diritto o di valutazione.
  • Il motivo di revocazione deve indicare in modo specifico e immediatamente intellegibile il fatto oggetto dell'errore e le ragioni per cui esso soddisfa i requisiti dell'art. 395 c.p.c.; formulazioni generiche o riproposizioni di censure già svolte sono inammissibili.
  • Se la decisione impugnata ha seguito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il ricorso che non apporta elementi nuovi per mutare tale orientamento rischia di essere dichiarato inammissibile (ex art. 360-bis c.p.c.).
  • Nelle controversie di diritto agrario (riscatto/retratto agrario) è fondamentale, fin dai primi gradi, contestare analiticamente i requisiti costitutivi dell'opposizione (es. qualità di proprietario confinante, destinazione d'uso dei terreni) e documentare le contestazioni in modo chiaro nel processo.
  • Il mancato rispetto dei requisiti procedurali per la revocazione può comportare anche oneri economici aggiuntivi (es. versamento di contributo unificato supplementare).

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