Cassazione Penale, Sentenza n. 3910/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. (inadeguatezza della custodia cautelare per soggetti ultrasettantenni). Si contestava che il Tribunale, pur rilevando la carenza motivazionale del provvedimento originario in ordine al requisito dell'età, non avrebbe dovuto integrare la motivazione ma annullare la misura originaria, e che era stata confusa la gravità delle condotte con l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Si precisava inoltre che la semplice indicazione di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva di per sé giustificare la deroga alla presunzione di inadeguatezza prevista per gli ultrasettantenni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che il giudice d'appello (art. 310 cod. proc. pen.) ha il potere di accertare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli elementi normativi rilevanti anche se non trattati nel grado precedente, ma che, in caso di totale assenza di motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il riesame deve annullare e non integrare il provvedimento. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistesse una totale mancanza motivazionale, essendosi il Tribunale espresso in modo dettagliato sull'elevata pericolosità del Quaratino e sull'intensità delle esigenze cautelari, avendo rilevato il suo ruolo di rilievo nelle attività di favore al clan e la persistenza di condotte rilevanti anche in età prossima ai settant'anni, idonee a superare la presunzione di inadeguatezza della custodia carceraria. Conseguentemente il rigetto è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; disposizioni di rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen. (comma 4)
Prevede la presunzione di inadeguatezza della custodia cautelare per specifiche condizioni (tra cui l'eta elevata), superabile solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ribadito che tale limite può essere superato ma richiede una motivazione specifica sulle pericula.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Riferimento alla doppia presunzione per reati particolarmente gravi; la sentenza richiama che anche in tali ipotesi l'obbligo motivazionale permane.
Richiama il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari e che le misure devono salvaguardare i diritti delle persone nella misura compatibile con le esigenze cautelari.
Norma procedurale sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare; nella vicenda la richiesta difensiva non aveva prospettato compiutamente l'incompatibilita con il regime carcerario oltre a documentare patologie e l'eta del ricorrente.
Attribuisce al giudice dell'appello cautelare il potere di valutare la ricorrenza degli elementi di legge nella concreta fattispecie anche se non affrontati al grado precedente; la Corte ha confermato tale potere.
Riferimento al procedimento cautelare e agli strumenti di impugnazione; la Corte rileva che né la misura originaria né l'ordinanza impugnata avevano affrontato espressamente il tema dell'eta ai fini dell'art. 275, comma 4.
Norma che consente la condanna alle spese processuali nella cassazione penale; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni attuative per gli adempimenti successivi alle pronunce della Corte; la sentenza manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, Farinelli, 11/04/2008)
Principio secondo cui il giudice d'appello può pronunciarsi su profili non approfonditi nel precedente grado quando occorra verificare elementi rilevanti per l'applicazione di una norma.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, Canulli, 04/07/2019)
Principio che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato e non integrarlo in caso di mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, Franceschini, 21/05/2020)
Sottolinea che la qualificazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non richiede formule magiche ma una motivazione capace di rendere conto dell'elevata gravità dei pericula libertatis.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, Martucci, 10/11/2021)
Riferimento al principio di adeguatezza e alla tutela dei diritti dell'indagato nell'esecuzione delle misure cautelari.
Massime di principio
- Il giudice d'appello cautelare ha il potere di esaminare e accertare elementi normativi non affrontati nel grado precedente; tuttavia se sussiste una totale assenza di motivazione su un requisito essenziale (es. esigenza cautelare di eccezionale rilevanza per ultrasettantenni) il provvedimento impugnato deve essere annullato e non integrato.
- La presunzione di inadeguatezza della custodia carceraria per soggetti ultrasettantenni prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. può essere superata, ma solo mediante motivazione specifica e concreta che attesti pericula di eccezionale rilevanza; non è sufficiente la mera enunciazione del reato.
- La gravità delle condotte imputate e il ruolo attivo nell'illecita organizzazione possono comprovare l'esistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere anche per soggetti di età avanzata, purché ciò sia adeguatamente motivato.
- La difesa deve proporre con chiarezza e documentazione, già nelle istanze di revoca o sostituzione (art. 299), eventuali incompatibilità del regime carcerario per ragioni di età o salute, affinché il giudice valuti specificamente tali profili.
- Il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari trova applicazione in ogni stato e grado del procedimento: la misura deve essere proporzionata alle esigenze cautelari concrete e limitare la libertà personale nella misura strettamente necessaria.
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