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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22620/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società mandataria di un istituto di credito aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso lo stato passivo di un fallimento, chiedendo l'ammissione di un credito derivante da rapporti bancari intrattenuti con la debitrice in bonis. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'opponente fosse decaduto dalla produzione documentale: secondo il giudice di merito, nel giudizio di opposizione erano ammissibili solo i documenti allegati al momento della costituzione e la generica richiesta contenuta nelle conclusioni dell'atto di opposizione di essere autorizzato a produrre documenti non già depositati con il ricorso ex art. 101 l. fall. non consentiva di individuare specificamente i documenti rilevanti. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 99 l. fall., sostenendo di aver già specificato nell'opposizione di volersi avvalere di tutti i documenti allegati al fascicolo del ricorso ex art. 101 l. fall., poi prodotto all'udienza; il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 99 l. fall. e 116 c.p.c. per avere il giudice respinto la domanda senza considerare la documentazione prodotta alla prima udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Catania e ha rinviato la causa al medesimo tribunale in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la lettura del ricorso in opposizione operata dal tribunale: quando i documenti sono già stati prodotti nella fase di verifica dello stato passivo, l'opponente non deve necessariamente riprodurli, essendo sufficiente indicarli specificamente; il tribunale, se non li trova nel fascicolo di parte, deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio della procedura. La formula finale richiamata dal giudice di merito è stata considerata una mera cautela superflua, non idonea a neutralizzare la chiara indicazione dei documenti già prodotti. Il ricorso è quindi stato accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo; nel caso di specie la Corte esamina il rapporto tra opposizione e produzione documentale.

  • art. 99 l. fall.

    impone al ricorrente nell'opposizione allo stato passivo di produrre, a pena di decadenza, i documenti di cui intende avvalersi; se però i documenti sono già stati prodotti nella verifica del passivo, è sufficiente indicarne specificamente l'esistenza e il giudice deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio se non allegati nuovamente.

  • art. 101 l. fall.

    richiamato come riferimento alla precedente domanda di ammissione al passivo cui erano allegati i documenti già prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla valutazione della documentazione prodotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la decadenza dalla produzione documentale opera per i documenti sui quali l'opponente intende fondare la domanda, ma la regola va letta in coerenza con gli atti già depositati nella fase di verifica del passivo.
  • Se i documenti sono già stati prodotti davanti al giudice delegato, l'opponente non è tenuto a riprodurli integralmente nel giudizio di opposizione: è sufficiente una loro specifica indicazione nell'atto introduttivo.
  • In presenza di una chiara indicazione dei documenti già presenti nel fascicolo della procedura, il tribunale deve acquisirli d'ufficio dal fascicolo fallimentare, senza dichiarare la decadenza per mancata nuova produzione.
  • Una clausola finale o formulazione cautelativa e generica non può prevalere sulla complessiva e specifica indicazione dei documenti contenuta nell'atto di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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