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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29389/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per saltum ex art.311 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del 20/04/2024, eseguita il 2/5/2024, che disponeva la custodia cautelare in carcere per reati plurimi (associazione per delinquere, lesioni, minaccia, violenza privata, porto d'armi, rissa, sfruttamento del lavoro, riciclaggio ed estorsione commessi tra 2020 e 2022). Il ricorso deduceva carenza di gravi indizi di colpevolezza e vizi motivazionali (richiamando art.606 lett. b ed e c.p.p. e articoli 273, 274, 275 c.p.p. indicati erroneamente come c.p.), sostenendo che il GIP non aveva indicato concretamente la ripartizione dei ruoli nell'associazione, fornendo motivazione apodittica e priva di supporto argomentativo anche in relazione alle esigenze cautelari. La Procura ha resistito chiedendo l'inammissibilità poiché le censure attengono a vizi motivazionali non consentiti nel ricorso per saltum.

La decisione

Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel ricorso per saltum: l'art.311 comma 2 c.p.p. limita le censure alle questioni di violazione di legge, mentre il ricorso attaccava la motivazione e la valutazione del peso degli indizi (vizi motivazionali), cioè censure non ammissibili. Il riferimento all'art.606 lett. b non è stato ritenuto idoneo a chiarire una specifica violazione di legge. Non è stata possibile la conversione in riesame (art.311 comma 2 ultima parte impedisce il ricorso alternativo). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen. Provvedimento emesso a Roma il 10/07/2024.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Disciplina il ricorso per saltum e limita le censure ammissibili alle questioni di violazione di legge; la proposizione del ricorso esclude la richiesta di riesame (electa una via, non datur recursus ad alteram).

  • art. 606 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente relative ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Il collegio ha ritenuto che tali censure attengono alla valutazione motivazionale e al 'peso' indiziario e quindi non siano ammissibili nel ricorso per saltum, salvo che non venga chiaramente indicata una specifica violazione di legge.

  • articoli 273, 274, 275 c.p.p.

    citati nel ricorso (erroneamente indicati come c.p.)

    Articoli richiamati dal ricorrente ma segnalati dal provvedimento come indicati in maniera errata; in ogni caso le censure basate su questi articoli sono state considerate questioni motivazionali non idonee nella sede per saltum.

  • art. 569 c.p.p.

    Norma menzionata rispetto alla possibilità di conversione del rimedio impugnatorio; il collegio ha chiarito che la conversione prevista dall'art.569 non è applicabile quando opera la disposizione speciale dell'art.311 comma 2 ultima parte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; qui ha trovato applicazione nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'inserimento di atti rilevanti nella cartella personale del detenuto; il provvedimento dispone la trasmissione della copia al direttore dell'istituto per tale annotazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per saltum ex art.311 c.p.p. è limitato a questioni di violazione di legge; non è sede per contestare in generale la valutazione degli indizi o i vizi motivazionali dell'ordinanza del GIP.
  • Censure sulla gravità indiziaria, sulla ripartizione dei ruoli nel reato associativo o sulla 'mancanza' di argomentazione rientrano normalmente nella valutazione del merito e non sono ammissibili nel ricorso per saltum.
  • La proposizione del ricorso per saltum esclude la possibilità di chiedere il riesame (conversione dell'impugnazione) quando la normativa speciale lo vieta (electa una via, non datur recursus ad alteram).
  • Ricorsi presentati con motivi non consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende: valutare con attenzione la scelta del rimedio procedurale e le censure effettivamente proponibili.
  • Se l'obiettivo è impugnare la motivazione o la valutazione degli indizi, è preferibile valutare rimedi diversi dal ricorso per saltum (es. riesame o impugnazioni tramite i rimedi ordinari), specificando chiaramente la violazione di legge se si opta per il ricorso straordinario.

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