Cassazione Penale, Sentenza n. 29389/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per saltum ex art.311 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del 20/04/2024, eseguita il 2/5/2024, che disponeva la custodia cautelare in carcere per reati plurimi (associazione per delinquere, lesioni, minaccia, violenza privata, porto d'armi, rissa, sfruttamento del lavoro, riciclaggio ed estorsione commessi tra 2020 e 2022). Il ricorso deduceva carenza di gravi indizi di colpevolezza e vizi motivazionali (richiamando art.606 lett. b ed e c.p.p. e articoli 273, 274, 275 c.p.p. indicati erroneamente come c.p.), sostenendo che il GIP non aveva indicato concretamente la ripartizione dei ruoli nell'associazione, fornendo motivazione apodittica e priva di supporto argomentativo anche in relazione alle esigenze cautelari. La Procura ha resistito chiedendo l'inammissibilità poiché le censure attengono a vizi motivazionali non consentiti nel ricorso per saltum.
La decisione
Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel ricorso per saltum: l'art.311 comma 2 c.p.p. limita le censure alle questioni di violazione di legge, mentre il ricorso attaccava la motivazione e la valutazione del peso degli indizi (vizi motivazionali), cioè censure non ammissibili. Il riferimento all'art.606 lett. b non è stato ritenuto idoneo a chiarire una specifica violazione di legge. Non è stata possibile la conversione in riesame (art.311 comma 2 ultima parte impedisce il ricorso alternativo). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen. Provvedimento emesso a Roma il 10/07/2024.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per saltum e limita le censure ammissibili alle questioni di violazione di legge; la proposizione del ricorso esclude la richiesta di riesame (electa una via, non datur recursus ad alteram).
Norme richiamate dal ricorrente relative ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Il collegio ha ritenuto che tali censure attengono alla valutazione motivazionale e al 'peso' indiziario e quindi non siano ammissibili nel ricorso per saltum, salvo che non venga chiaramente indicata una specifica violazione di legge.
citati nel ricorso (erroneamente indicati come c.p.)
Articoli richiamati dal ricorrente ma segnalati dal provvedimento come indicati in maniera errata; in ogni caso le censure basate su questi articoli sono state considerate questioni motivazionali non idonee nella sede per saltum.
Norma menzionata rispetto alla possibilità di conversione del rimedio impugnatorio; il collegio ha chiarito che la conversione prevista dall'art.569 non è applicabile quando opera la disposizione speciale dell'art.311 comma 2 ultima parte.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; qui ha trovato applicazione nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'inserimento di atti rilevanti nella cartella personale del detenuto; il provvedimento dispone la trasmissione della copia al direttore dell'istituto per tale annotazione.
Massime di principio
- Il ricorso per saltum ex art.311 c.p.p. è limitato a questioni di violazione di legge; non è sede per contestare in generale la valutazione degli indizi o i vizi motivazionali dell'ordinanza del GIP.
- Censure sulla gravità indiziaria, sulla ripartizione dei ruoli nel reato associativo o sulla 'mancanza' di argomentazione rientrano normalmente nella valutazione del merito e non sono ammissibili nel ricorso per saltum.
- La proposizione del ricorso per saltum esclude la possibilità di chiedere il riesame (conversione dell'impugnazione) quando la normativa speciale lo vieta (electa una via, non datur recursus ad alteram).
- Ricorsi presentati con motivi non consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende: valutare con attenzione la scelta del rimedio procedurale e le censure effettivamente proponibili.
- Se l'obiettivo è impugnare la motivazione o la valutazione degli indizi, è preferibile valutare rimedi diversi dal ricorso per saltum (es. riesame o impugnazioni tramite i rimedi ordinari), specificando chiaramente la violazione di legge se si opta per il ricorso straordinario.
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