Cassazione Penale, Ordinanza n. 37033/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni per l'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la condanna di primo grado per un tentativo di furto in abitazione aggravato. Nel ricorso hanno dedotto, come unico motivo, la violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), c.p.p., lamentando in sostanza che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile nonostante avesse contestato: a) la mancanza di querela; b) il perfezionamento del tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la doglianza sulla mancanza di querela era inammissibile perché il reato era perseguibile d'ufficio; quella sul tentativo era correttamente dichiarata inammissibile alla luce dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., quindi per difetto delle specifiche indicazioni richieste per l'atto di appello.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione di tentativo; la sentenza presuppone la configurabilità del tentativo nel reato contestato in appello.
Norma incriminatrice del reato patrimoniale contestato, richiamata unitamente alle aggravanti e alla forma tentata.
Aggravanti del reato patrimoniale contestato in forma tentata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; la Corte ritiene il motivo infondato.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norma sui requisiti dell'atto di impugnazione richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ne conferma l'applicazione al caso concreto.
Richiamato per affermare l'inammissibilità della doglianza sul perfezionamento del tentativo, per carenza dei requisiti specifici dell'atto di appello.
Base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la doglianza sulla mancata querela è manifestamente infondata quando il reato per cui vi è condanna è perseguibile d'ufficio.
- L'eccezione relativa al perfezionamento del tentativo può essere dichiarata inammissibile se non è dedotta in modo conforme ai requisiti di specificità richiesti per l'atto di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una critica già correttamente scrutinata come inammissibile nel grado di merito per difetto di specificità, la Corte di cassazione può dichiarare a sua volta l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
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