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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23127/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/10/2025, con cui era stata confermata la sua responsabilità quale concorrente nel reato. L'unico motivo dedotto viene ritenuto inammissibile perché, da un lato, consiste in mere doglianze in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità; dall'altro, si risolve nella pedissequa riproposizione delle censure già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, che aveva illustrato in modo diffuso le ragioni della ritenuta partecipazione concorsuale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi esclusivamente su contestazioni di merito, senza denunciare un effettivo vizio deducibile nei limiti della legittimità.
  • Non è consentito in cassazione riproporre in modo pedissequo censure già formulate in appello e già puntualmente esaminate e disattese con motivazione adeguata.
  • Quando la sentenza di merito abbia spiegato compiutamente le ragioni della ritenuta responsabilità, la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non integra un valido motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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