Ordinanza n. 304/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 6 novembre 2025, notificato il 18 novembre 2025, recante divieto di accesso ex articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2027, n. 48 nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso ex articolo 13 del decreto-legge n. 14/2017, applicato per la durata minima prevista e riferito alle ore notturne
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui gli è stato vietato l'accesso a determinati luoghi. Il provvedimento traeva fondamento da una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, conseguente a una perquisizione personale eseguita in un luogo posto nelle vicinanze di pubblici esercizi frequentati da giovani. In sede cautelare il ricorrente ha valorizzato, tra l'altro, la mancata conoscenza dei puntuali contenuti della denuncia, sostenendo implicitamente l'esigenza di disporne per un'adeguata difesa e prospettando un pregiudizio derivante dal divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus contrario alla prospettazione del ricorrente, poiché la condotta contestata è chiaramente riconducibile alla fattispecie dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14/2017: non era contestato che il ricorrente fosse stato sottoposto a perquisizione personale in un luogo vicino a pubblici esercizi frequentati da giovani e trovato in possesso di droga, con conseguente denuncia per detenzione a fini di spaccio. La mancata conoscenza dei dettagli della denuncia, pur potendo essere utile alla difesa, non incideva sul fatto storico posto a fondamento della misura; il ricorrente avrebbe comunque potuto richiedere copia della denuncia ai sensi dell'articolo 116 c.p.p. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il divieto era stato applicato per la durata minima prevista, riguardava le ore notturne e il ricorrente aveva dichiarato di essere domiciliato a Roma, dove frequentava l'università. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2027, n. 48
denunce per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287
La misura è stata ritenuta astrattamente applicabile perché la condotta attribuita al ricorrente e il fatto storico non contestato rientravano nella fattispecie normativa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio costituiva il fatto storico considerato quale presupposto del divieto di accesso.
art. 5 l. 25 agosto 1991, n. 287
La disposizione è richiamata nell'articolo 13 del decreto-legge n. 14/2017 per individuare i pubblici esercizi rilevanti ai fini della misura.
Il ricorrente avrebbe potuto richiedere copia della denuncia all'autorità giudiziaria; la mancata conoscenza dei suoi contenuti puntuali non eliminava il fatto storico posto a fondamento della misura.
La domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma è stata respinta per l'assenza delle condizioni necessarie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro un divieto di accesso adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14/2017, la riconducibilità della condotta alla fattispecie normativa può essere affermata sulla base del fatto storico non contestato della denuncia per un delitto previsto dall'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi indicati dalla legge.
- La mancata conoscenza dei contenuti puntuali della denuncia all'autorità giudiziaria, pur potendo essere utile all'esercizio della difesa, non esclude di per sé il presupposto fattuale della misura quando il fatto storico della perquisizione, del rinvenimento della sostanza stupefacente e della conseguente denuncia non sia contestato; l'interessato può inoltre richiedere copia della denuncia secondo l'articolo 116 c.p.p.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il divieto di accesso sia stato applicato per la durata minima prevista, sia limitato alle ore notturne e, in concreto, non incida gravemente sulle attività ordinarie dell'interessato, anche in ragione del suo domicilio e della sede dei suoi studi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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