Ordinanza n. 1597/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Regolamento Regionale 11 agosto 2022 n. 10, recante ‘Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita', approvato con D.G.R. n. 634 del 26 luglio 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 16 agosto 2022 n. 68 successivamente annullato e sostituito con errata corrige pubblicata sul BURL 6 settembre 2022 n. 74; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento regionale del Lazio n. 10 dell'11 agosto 2022 sulle attività commerciali in sede fissa e sulle forme speciali di vendita, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il regolamento regionale e gli atti connessi chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha formulato un'eccezione di rito relativa alla possibile carenza di legittimazione a ricorrere, prospettando un potenziale conflitto di interessi tra le associazioni e alcuni loro aderenti. Le associazioni hanno negato l'esistenza del conflitto, ma non risultano prodotti gli atti costitutivi, gli statuti o altra documentazione idonea a dimostrare gli scopi associativi e le condizioni oggettive e soggettive di adesione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione, poiché occorrono approfondimenti istruttori sull'eccezione relativa alla legittimazione a ricorrere e al possibile conflitto di interessi. Ha quindi ordinato alle associazioni ricorrenti di depositare i propri atti costitutivi, statuti e ogni ulteriore documentazione utile a corroborare la legittimazione processuale, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione sul merito e sull'eccezione è stata rinviata; è stata fissata l'ulteriore udienza dell'8 maggio 2026. Non è stata resa una decisione definitiva sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando sia contestata la legittimazione a ricorrere di un'associazione, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria per acquisire gli atti costitutivi, lo statuto e la documentazione relativa agli scopi dell'associazione e alle condizioni di adesione.
- La mera negazione dell'esistenza di un conflitto di interessi tra un'associazione ricorrente e alcuni suoi aderenti non è necessariamente sufficiente a definire l'eccezione di rito, se mancano gli elementi documentali necessari per verificare concretamente la posizione associativa e la legittimazione processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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