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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10872/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati a lui ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge. La Corte ha rilevato che tale censura non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, poiché non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i benefici in questione erano riconoscibili solo se inseriti nell'accordo o devoluti espressamente e specificamente al giudice da entrambe le parti, circostanze non verificate. Inoltre, il giudice non può concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, neppure se ne ricorressero i presupposti, perché ciò altererebbe il patto negoziale e travalicherebbe i limiti del rito speciale.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel rito di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; non è deducibile il mancato riconoscimento di benefici di legge non inclusi nell'accordo e non riconducibile all'illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è rigidamente limitato ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento di benefici di legge, come la sospensione condizionale della pena, non può essere fatto valere in cassazione quando tali benefici non abbiano formato oggetto dell'accordo pattizio o di specifica devoluzione al giudice.
  • Nel patteggiamento il giudice non può attribuire d'ufficio benefici o statuizioni che incidano sul contenuto dell'accordo tra le parti, poiché il potere decisorio è delimitato dal patto negoziale e dalle richieste formulate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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