Cassazione Penale, Ordinanza n. 23345/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per i fatti contestati. Dalla motivazione emerge che la difesa mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi utilizzati per affermare la responsabilità penale, contestando la consistenza, gravità e precisione degli indizi e l'identificazione dell'autore dei fatti. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano assolutamente aspecifici e si risolvevano nella riproposizione di censure di merito, precluse in sede di legittimità. La difesa non aveva prospettato neppure un'ipotesi alternativa idonea a scardinare il ragionamento probatorio della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi e perché finalizzato a una rivalutazione del merito probatorio. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte di merito, fondata sulla convergenza di plurimi dati indiziari e sull'assenza di una concreta ipotesi alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende
la decisione richiama il tema della valutazione degli indizi, che devono essere plurimi, gravi, precisi e concordanti ai fini dell'affermazione di responsabilità
il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito e richiede censure specifiche sulla motivazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono aspecifiche e si risolvono nella mera riproposizione di doglianze di merito dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve essere manifesto e di immediata percepibilità, non potendo essere fondato su minime incongruenze o su una diversa lettura del compendio probatorio.
- La motivazione che fonda l'identificazione dell'autore del reato su un quadro di indizi plurali e convergenti è insindacabile in cassazione se è logicamente coerente e se la difesa non prospetta una seria ipotesi alternativa.
- In sede di legittimità non è censurabile la decisione di merito che abbia spiegato in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento e abbia tratto dalle emergenze processuali una conclusione non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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