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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23345/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per i fatti contestati. Dalla motivazione emerge che la difesa mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi utilizzati per affermare la responsabilità penale, contestando la consistenza, gravità e precisione degli indizi e l'identificazione dell'autore dei fatti. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano assolutamente aspecifici e si risolvevano nella riproposizione di censure di merito, precluse in sede di legittimità. La difesa non aveva prospettato neppure un'ipotesi alternativa idonea a scardinare il ragionamento probatorio della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi e perché finalizzato a una rivalutazione del merito probatorio. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte di merito, fondata sulla convergenza di plurimi dati indiziari e sull'assenza di una concreta ipotesi alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    la decisione richiama il tema della valutazione degli indizi, che devono essere plurimi, gravi, precisi e concordanti ai fini dell'affermazione di responsabilità

  • art. 606 c.p.p.

    il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito e richiede censure specifiche sulla motivazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono aspecifiche e si risolvono nella mera riproposizione di doglianze di merito dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve essere manifesto e di immediata percepibilità, non potendo essere fondato su minime incongruenze o su una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La motivazione che fonda l'identificazione dell'autore del reato su un quadro di indizi plurali e convergenti è insindacabile in cassazione se è logicamente coerente e se la difesa non prospetta una seria ipotesi alternativa.
  • In sede di legittimità non è censurabile la decisione di merito che abbia spiegato in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento e abbia tratto dalle emergenze processuali una conclusione non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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