Cassazione Penale, Ordinanza n. 29324/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati: in particolare, per la bancarotta distrattiva ha sostenuto di avere provato di non essere più socia della società fallita alla data del fallimento e ha contestato come meramente congetturale l'affermazione della decisione impugnata relativa alla sua partecipazione o permanenza nella compagine sociale nel periodo rilevante. Dal testo disponibile emerge solo questo motivo, riferito alla tenuta logica della motivazione sulla responsabilità per i fatti di bancarotta.
Norme richiamate
bancarotta fraudolenta distrattiva
Reato contestato e oggetto della censura difensiva; la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta non scardinata dal ricorso, che non ha superato il vaglio di ammissibilità.
bancarotta fraudolenta documentale
Ulteriore reato contestato e confermato in appello; il ricorso non ha fornito una critica idonea a mettere in discussione la decisione impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare un reale vizio logico-giuridico, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- In tema di bancarotta fraudolenta, la contestazione sulla qualità di socio al momento del fallimento deve essere sorretta da una critica specifica e decisiva alla motivazione di merito; la mera affermazione difensiva di estraneità alla compagine sociale non è sufficiente, di per sé, a travolgere la decisione confermativa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la statuizione di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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