Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29324/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con il ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati: in particolare, per la bancarotta distrattiva ha sostenuto di avere provato di non essere più socia della società fallita alla data del fallimento e ha contestato come meramente congetturale l'affermazione della decisione impugnata relativa alla sua partecipazione o permanenza nella compagine sociale nel periodo rilevante. Dal testo disponibile emerge solo questo motivo, riferito alla tenuta logica della motivazione sulla responsabilità per i fatti di bancarotta.

Norme richiamate

  • bancarotta fraudolenta distrattiva

    Reato contestato e oggetto della censura difensiva; la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta non scardinata dal ricorso, che non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • bancarotta fraudolenta documentale

    Ulteriore reato contestato e confermato in appello; il ricorso non ha fornito una critica idonea a mettere in discussione la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare un reale vizio logico-giuridico, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, la contestazione sulla qualità di socio al momento del fallimento deve essere sorretta da una critica specifica e decisiva alla motivazione di merito; la mera affermazione difensiva di estraneità alla compagine sociale non è sufficiente, di per sé, a travolgere la decisione confermativa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la statuizione di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.