Cassazione Penale, Sentenza n. 22305/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione perché trasmesso via PEC a un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale (elenco DGSIA). La difesa ha dedotto errore scusabile/forza maggiore e ha invocato il principio del "raggiungimento dello scopo" e del favor impugnationis, sostenendo che l'atto era stato comunque ricevuto dalla cancelleria e che precedenti decisioni (Sez. 5 n. 26465/2022) avrebbero imposto un approccio meno formalistico alla luce dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 (convertito dalla legge n. 199/2022) e ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati è inammissibile. La Corte ha respinto la tesi del raggiungimento dello scopo e dell'errore scusabile, richiamando la ratio di semplificazione e smistamento dei flussi telematici che giustifica la tassatività delle modalità di deposito. Ha inoltre osservato che le pronunce favorevoli al criterio del raggiungimento dello scopo riguardavano fattispecie diverse (es. duplice invio o successivo invio tempestivo all'indirizzo corretto). La Corte ha infine condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in sede di conversione legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Disciplina transitoria che consente depositi con valore legale tramite PEC solo agli indirizzi indicati nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; l'impugnazione inviata a PEC non riferibile a tale elenco è inammissibile (tassatività della forma)
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modifiche dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale precedente che prevedeva analoghe regole sui depositi telematici e che è stata riprodotta in buona parte nella disciplina transitoria richiamata; la giurisprudenza ha fatto riferimento al parallelismo tra le due discipline per affermare la tassatività delle PEC ammissibili
Richiamato nella disciplina sull'impugnazione telematica (salvo quanto previsto da norme speciali); la norma è stata menzionata per sottolineare i limiti e le eccezioni previste dalla disciplina speciale transitoria
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo regolato dalla legge: la Corte usa questo principio per giustificare che la legge disciplini ex ante le modalità di accesso al giudice (tassatività dei mezzi di impugnazione)
art. 97 Cost.
Principio del buon andamento della pubblica amministrazione: la regolazione preventiva degli indirizzi PEC risponde all'esigenza di efficienza e buona organizzazione dell'amministrazione giudiziaria
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato per la tutela del diritto di accesso a un tribunale; la Corte ritiene che la limitazione all'invio agli indirizzi direttoriali non contrasti con l'art. 6 CEDU purché non privi l'accesso alla giustizia della sua sostanza
Massime di principio
- Per le impugnazioni telematiche occorre inviare l'atto esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA); l'invio ad altro indirizzo PEC comporta inammissibilità salvo fattispecie particolari.
- L'errore del difensore nell'individuare l'indirizzo PEC è difficilmente considerato scusabile: la disciplina è tassativa e rivolta a soggetti tecnici e qualificati che devono attenersi esclusivamente all'elenco ufficiale.
- La regola del "raggiungimento dello scopo" può valere solo in situazioni eccezionali e ben documentate (es. duplice invio quasi contemporaneo o successivo invio tempestivo all'indirizzo corretto); l'inoltro errato seguito dall'invio corretto nel termine aumenta le probabilità di ammissibilità.
- La cancelleria ricevente non ha, in mancanza di una norma, l'obbligo di trasmettere automaticamente l'atto all'ufficio competente se l'invio è effettuato a PEC non prevista dall'elenco direttoriale.
- Prima di depositare un ricorso per cassazione o altra impugnazione telematica il difensore deve verificare l'elenco DGSIA aggiornato; se si scopre un invio errato, è consigliabile provvedere immediatamente al reinvio all'indirizzo corretto e raccogliere ogni prova dell'invio tempestivo.
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