Cassazione Penale, Sentenza n. 32056/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del "braccialetto elettronico" presso l'abitazione della madre a Specchia (LE). Il ricorrente deduceva difetto di motivazione rispetto agli elementi di novità (in particolare: esecuzione della misura in un contesto socio-territoriale "al di fuori del raggio d'azione" attribuito all'imputato, e la disponibilità di redditi da parte della madre) e violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 275 c.p.p. in ordine alla scelta della misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il rigetto della sostituzione della misura, fondandosi sull'elevato rischio di reiterazione dei reati della stessa specie desunto dalla gravità del fatto, dai dieci precedenti penali (tra cui uno per evasione) e dalle pendenze giudiziarie — alcune per fatti di evasione con condanne. Per tali ragioni ha ritenuto gli arresti domiciliari, "quand'anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico", inadeguati. Ha inoltre dichiarato il secondo motivo vago e non riferito alle specifiche argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di sostituzione della misura cautelare: la richiesta dell'imputato è stata valutata dal giudice ma ritenuta insussistente alla luce del concreto rischio di reiterazione.
Riferimento alla precedente istanza in sede di riesame ex art. 309 già respinta; la Corte ha richiamato l'ordinanza preesistente e ne ha condiviso le valutazioni in ordine al profilo cautelare.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente quale principio che impone la minore compressione possibile della libertà personale; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha ritenuto prevalente la valutazione del rischio di reiterazione basata su precedenti e pendenze.
Richiama il criterio della scelta della misura più adeguata e meno afflittiva; la Corte ha ritenuto che, per il caso concreto, la custodia in carcere fosse proporzionata e necessaria rispetto alle esigenze cautelari.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese e del pagamento alla Cassa delle ammende, qui fissato in euro tremila.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi del ricorso; il ricorso è stato presentato conformemente a tale disposizione.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i criteri di valutazione circa l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: nella fattispecie non sussisteva colpa tale da escludere l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere sorretta da elementi nuovi, concreti e incisivi rispetto alle valutazioni precedenti; mere affermazioni generiche sul "contesto territoriale" o sulla disponibilità di un luogo di esecuzione possono non essere sufficienti.
- Il giudice valuta prioritariamente il rischio di reiterazione e la pericolosità sociale: gravità del fatto, precedenti penali e pendenze giudiziarie (soprattutto reati analoghi o precedenti per evasione) possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere anche quando è proposta la tecnologia di controllo elettronico.
- Argomentazioni fondate sul principio di libertà (art. 13 Cost.) devono essere concrete e riferite al bilanciamento operato dall'ordinanza impugnata; motivi generici e non specificamente correlati alle ragioni del rigetto risultano inammissibili o destinati al rigetto.
- Per ottenere la sostituzione della misura, è utile produrre prove che incidano direttamente sulla valutazione del rischio (es. stabile e verificabile allontanamento dall'area di influenza criminosa, vincoli familiari solidi e controllabili, garanzie economiche e di collaborazione, programmi di trattamento o reinserimento, valutazioni peritali che attestino la modificazione del profilo di rischio).
- In sede di impugnazione il difensore deve indicare con precisione le omissioni o gli errori di fatto e di diritto nell'ordinanza impugnata; la genericità dei motivi è causa frequente di inammissibilità.
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