Cassazione Civile, Sentenza n. 24325/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della compensazione operata tra il credito dell'azienda a titolo di contributi PAC e il debito per prelievo supplementare relativo alle quote latte. L'Azienda denunciava: (i) errata applicazione della disciplina della compensazione (sosteneva che si dovesse applicare la compensazione propria ex artt. 1241 e ss. c.c. e non la cd. compensazione impropria/atecnica); (ii) omesso esame del fatto che il credito PAC fosse certo, liquido ed esigibile mentre il controcredito per il prelievo era contestato nell'an e nel quantum; (iii) violazione della norma che rende i contributi PAC impignorabili e quindi non compensabili (art. 3, comma 5-duodecies, legge n. 231/2005); (iv) erronea interpretazione dei regolamenti CE e della legge n. 33/2009 che, secondo il ricorrente, non autorizzerebbero la compensazione retroattiva o nei casi in cui il debito sia ancora contestabile o rateizzabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel sistema PAC, esiste un rapporto unitario tra produttore e Unione europea e che la normativa europea (e le norme nazionali di recepimento/attuazione) prevedono e rendono operativo il meccanismo di deduzione degli importi dovuti (prelievi) dai futuri pagamenti PAC. La Corte ha ritenuto legittima la cd. compensazione impropria/atecnica a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione di merito (che qui è stata ritenuta incensurabile), che l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti rende il debito opponibile e che il principio di prevalenza del diritto UE impone un'interpretazione conforme delle norme nazionali per garantire l'effettività della PAC. Ha inoltre escluso che l'impignorabilità dei contributi PAC impedisca, in via assoluta, la compensazione impropria prevista dal sistema PAC. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 1034/2008
"l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (...) un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. E' quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri"
Il regolamento indica e giustifica la modalità della deduzione dai futuri pagamenti come misura obbligatoria per il recupero, fornendo base normativa europea alla compensazione tramite deduzione dai pagamenti PAC.
Regolamento CE n. 885/2006 (modificato dal Reg. n. 1034/2008), art. 5-ter
"Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore..."
Prevede l'obbligo per gli Stati membri di dedurre debiti accertati dalla liquidazione dei pagamenti futuri, fungendo da riferimento diretto per l'operatività della compensazione nell'ambito PAC.
Regolamento CE n. 1290/2005, art. 34
"Sono considerate entrate con destinazione specifica gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003..."
Attribuisce natura di entrate specifiche ai prelievi e ai recuperi, collegandoli al finanziamento della PAC e legittimando l'utilizzo dei recuperi per finanziare il sistema.
Regolamento CE n. 595/2004, art. 17
"Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento"
Imposta agli Stati membri l'obbligo di far gravare effettivamente il costo del prelievo sui produttori responsabili dell'eccedenza, giustificando il recupero tramite deduzioni sui pagamenti.
Regolamento CE n. 1234/2007, art. 79
"i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote"
Conferma che il soggetto passivo del prelievo è il produttore, rafforzando la legittimità della Regione/organismi a recuperare direttamente dal beneficiario agricolo.
Legge 11 novembre 2005, n. 231 (d.l. 9 settembre 2005, n. 182), art. 3, comma 5-duodecies
"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario... non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ... tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze"
Stabilisce l'impignorabilità dei contributi PAC ma introduce la deroga per il recupero da parte degli organismi pagatori, consentendo in pratica operazioni di recupero/compensazione gestite dall'organismo pagatore.
Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 8-ter e art. 8-quinquies
"Il rapporto giuridico tra ciascun produttore ... e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune..."
Dichiara l'unitarietà del rapporto tra produttore e UE per la PAC e istituisce il Registro nazionale dei debiti: l'iscrizione nel Registro rende il debito opponibile e abilita le operazioni di recupero via compensazione.
Codice civile, artt. 1241 e seguenti (compensazione) e art. 1246, n. 3
La Corte precisa che la compensazione propria e la compensazione impropria hanno requisiti diversi: la compensazione impropria (accertamento contabile nell'ambito di un rapporto unitario) è compatibile con il sistema PAC e non è automaticamente esclusa dall'art. 1246 c.c.; resta comunque necessario che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione di merito.
Massime di principio
- Nel contesto PAC la compensazione impropria (deduzione dei debiti per prelievi dai pagamenti PAC) è ammissibile perché derivante dalla struttura normativa europea che considera il rapporto produttore-UE unitario; tuttavia occorre che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione del giudice di merito.
- L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti rende il debito opponibile e legittima gli organismi pagatori a verificare il Registro prima delle erogazioni e ad effettuare il recupero tramite deduzione/compensazione.
- L'impignorabilità dei contributi PAC non impedisce automaticamente la compensazione impropria prevista dal sistema PAC, specie quando la normativa europea e le norme nazionali prevedono espressamente forme di recupero gestite dagli organismi pagatori.
- Se l'agricoltore contesta il debito per prelievo, è determinante promuovere tempestivamente il giudizio competente: la mera contestazione amministrativa non sospende automaticamente l'efficacia dell'iscrizione/debito ai fini della compensazione se non è esperito il ricorso giudiziale.
- Il giudice di merito ha il compito di accertare la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito; tale accertamento è valutazione di fatto incensurabile in Cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti.
- Per i beneficiari: verificare sempre la presenza di iscrizioni nel Registro nazionale dei debiti prima di considerare i pagamenti PAC come definitivamente incassabili; per le amministrazioni: documentare l'accertamento del debito e le iscrizioni per rendere opponibile il recupero.
- In presenza di norme UE che regolano un meccanismo di recupero, gli organi nazionali devono interpretare le norme interne in modo conforme al diritto dell'Unione per garantirne l'effettività.
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