Cassazione Civile, Ordinanza n. 18977/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso e aveva regolato le spese. Ha dedotto tre censure: 1) la decisione sarebbe stata erroneamente qualificata come ordinanza anziché sentenza, con ulteriore doglianza sulla mancata firma dell'estensore; 2) vi sarebbe stato un assoluto difetto di motivazione della decisione impugnata; 3) la motivazione sarebbe stata priva di autosufficienza e la Corte avrebbe omesso di esaminare una memoria depositata nel giudizio di legittimità. Nel corpo del ricorso sono stati richiamati anche profili relativi alla liquidazione delle spese e all'individuazione delle parti del precedente giudizio. Gli intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile perché tutte le censure muovevano, in sostanza, errori di giudizio e di valutazione degli atti, non errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. È stato affermato che non è revocabile la decisione della Cassazione quando la doglianza attenga alla qualificazione giuridica del provvedimento, alla completezza della motivazione, alla valutazione della memoria o alla decisione sulle spese, poiché si tratta di questioni già decise o comunque di apprezzamenti di diritto. La Corte ha inoltre rilevato che la memoria del ricorrente era stata espressamente citata nell'ordinanza impugnata e quindi considerata, mentre le ulteriori doglianze miravano solo a ottenere un nuovo giudizio di legittimità, non consentito in sede revocatoria. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione degli intimati; è stato invece dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto; non può essere usata per contestare errori di giudizio, valutazioni giuridiche o rivalutazioni degli atti.
L'errore revocatorio presuppone la supposizione di un fatto la cui verità sia esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia nel giudizio deciso.
In camera di consiglio la decisione è resa con ordinanza sottoscritta dal solo Presidente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è esperibile solo per errori percettivi di fatto, non per contestare la ricostruzione giuridica o la valutazione degli atti compiuta dal giudice di legittimità.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che miri a ottenere una nuova valutazione della motivazione, delle memorie o della liquidazione delle spese, perché tali censure attengono al giudizio e non al fatto.
- La qualificazione del provvedimento della Corte di cassazione come ordinanza anziché sentenza è questione di diritto e non fonda revocazione.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una svista immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa interpretazione del loro contenuto o del loro peso processuale.
- Se la decisione impugnata menziona espressamente un atto difensivo, non è configurabile omissione di esame di tale atto ai fini della revocazione.
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