Cassazione Penale, Ordinanza n. 16788/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto personalmente da un condannato avverso il decreto/ordinanza del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma del 26 novembre 2024. Il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017 e senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente, quindi, non risulta aver rispettato il requisito di forma previsto per il ricorso per cassazione. La Corte rileva d'ufficio tale causa di inammissibilità e, ritenendo presenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, applica anche la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo il 3 agosto 2017, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Trattandosi di ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella presentazione dell'impugnazione.
Norme richiamate
il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione è requisito necessario di ammissibilità, operante anche per il condannato.
il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano
L'inammissibilità derivante dal difetto del requisito di sottoscrizione può essere rilevata e dichiarata senza particolare svolgimento procedurale.
condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017
La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, se successivo al 3 agosto 2017, è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il difetto della sottoscrizione del difensore abilitato costituisce vizio formale decisivo e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano esclusi profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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