Cassazione Penale, Ordinanza n. 20446/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un generico vizio di motivazione della sentenza di appello resa "concordata". Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava il meccanismo del concordato in appello, ma il ricorrente non ha articolato censure rientranti tra quelle ammissibili contro tale tipo di decisione. La Corte ha rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, sono proponibili soltanto doglianze relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello. Non essendo il motivo dedotto riconducibile a tali profili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ravvisata la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di appello resa all'esito di concordato, non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione della decisione nel merito.
- Le censure ammissibili contro la sentenza concordata sono soltanto quelle relative alla regolare formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità tra il contenuto concordato e la pronuncia del giudice di appello.
- La proposizione di motivi non consentiti contro la sentenza concordata determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se il ricorso è proposto con colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →