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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13945/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che nel giudizio definito da una precedente sentenza delle Sezioni Unite aveva rappresentato il Comune e aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore quale difensore antistatario, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. perché nel dispositivo della sentenza era stato disposto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese in favore del Comune, ma era stata omessa la statuizione di distrazione delle spese a favore del difensore, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata nel controricorso. La controparte ha resistito con memoria, mentre il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale omissivo nella precedente sentenza, consistente nella mancata disposizione della distrazione delle spese liquidate in favore del controricorrente. Ha quindi accolto l'istanza di correzione e ha rettificato il dispositivo della sentenza n. 24965/2017 aggiungendo, dopo la condanna alle spese, la formula "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vitolo difensore antistatario". La Corte ha inoltre rilevato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e può essere attivato dalla parte interessata in qualsiasi tempo; il difensore è legittimato a proporlo se aveva formulato specifica richiesta nel giudizio definito dalla sentenza da correggere.

  • art. 287 c.p.c.

    Insieme all'art. 391-bis c.p.c. disciplina la correzione degli errori materiali; nel relativo procedimento non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per qualificare la rappresentanza/difesa in proprio dell'avvocato ricorrente.

Massime di principio

  • L'omessa statuizione sulla distrazione delle spese, quando la relativa istanza sia stata ritualmente formulata nel giudizio definito dalla sentenza, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c.
  • La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario può ritenersi validamente proposta anche se non accompagnata da un'espressa formula sulle anticipazioni o sulla mancata riscossione degli onorari, essendo tale indicazione implicita nella domanda di distrazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte rettifica il dispositivo per renderlo conforme al contenuto decisorio effettivo, senza introdurre una nuova statuizione di merito e senza provvedere sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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