Cassazione Civile, Ordinanza n. 18523/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, impugnati dall’ente religioso e inizialmente accolti dalla commissione tributaria provinciale di Brescia; la commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l’appello del comune. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il comune ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dichiarando di avere definito la controversia con la controparte; l’ente religioso ha aderito alla rinuncia. La questione residua riguardava quindi la presa d’atto della rinuncia e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, cui la controparte ha aderito, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il suo ulteriore versamento, richiamando la funzione sanzionatoria della norma e rilevando che, nel caso concreto, l'estinzione sopravvenuta non giustificava l'applicazione del meccanismo.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, introdotta dalla L. n. 228 del 2012, ha natura sanzionatoria e mira a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; per questo motivo non si applica quando l’esito del processo di legittimità sia una sopravvenuta estinzione/inammissibilità non riconducibile a impugnazione pretestuosa.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata o comunque condivisa dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite, ove risulti la definizione concordata della controversia.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha funzione dissuasiva e non va applicato quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta non espressiva di impugnazione dilatoria o pretestuosa.
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