Cassazione Civile, Ordinanza n. 15541/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dall'INPS per il recupero di contributi omessi nei confronti di un soggetto poi deceduto e, successivamente, dei suoi eredi. In primo grado il credito contributivo era stato dichiarato prescritto. L'INPS propose appello, ma la Corte d'appello dichiarò estinto il processo ritenendo inesistente e quindi non sanabile la notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi, perché eseguita presso il procuratore costituito del defunto e non presso il domicilio effettivo degli eredi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 305, 307 e 291 c.p.c., sostenendo che la notificazione non fosse inesistente ma, al più, nulla e dunque sanabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o quando manchino gli elementi essenziali minimi dell'attività notificatoria; ogni altra difformità dallo schema legale integra invece nullità. Ha quindi affermato che i vizi relativi al luogo di esecuzione della notifica, anche se il luogo sia del tutto privo di collegamento con il destinatario, non determinano inesistenza ma nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, per costituzione del destinatario o per rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Poiché la Corte territoriale aveva invece dichiarato l'estinzione del processo applicando un criterio errato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione non necessaria perché si tratta di rinvio restitutorio; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di riassunzione del processo dopo l'evento interruttivo
richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di estinzione del processo
richiamato come norma che consente la rinnovazione della notificazione nulla; la Corte ne valorizza la funzione sanante
indicato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza
la Corte lo indica come base per la rinnovazione della notificazione affetta da nullità
Massime di principio
- La notificazione è inesistente solo quando manchi totalmente l'atto oppure l'attività notificatoria sia priva degli elementi minimi essenziali che la rendono riconoscibile come tale; in tutti gli altri casi di difformità dallo schema legale la notificazione è nulla.
- Un vizio relativo al luogo in cui la notificazione è eseguita, anche se il luogo non ha alcun collegamento con il destinatario, non integra inesistenza della notifica ma nullità sanabile.
- La nullità della notificazione è sanata con effetto ex tunc dal raggiungimento dello scopo, dalla costituzione del destinatario anche solo per eccepire il vizio, oppure dalla rinnovazione dell'atto ex art. 291 c.p.c.
- Non può essere dichiarata l'estinzione del processo per mancata o invalida riassunzione quando il vizio della notificazione sia in realtà una nullità sanabile e non un'inesistenza dell'atto.
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