Cassazione Penale, Ordinanza n. 06121/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo che esso si limitasse a riproporre questioni già disattese con motivazione adeguata dalla Corte di appello. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso sosteneva, secondo quanto emerge dal provvedimento, che la propria condotta si sarebbe limitata a frasi scurrili e che non vi sarebbero stati comportamenti minacciosi idonei a integrare il reato. La Corte di cassazione rileva invece che la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente il riconoscimento della fattispecie, valorizzando il fatto che l'azione non si esaurì in espressioni volgari, ma fu accompagnata da minacce rivolte al pubblico ufficiale per impedirgli l'identificazione del nipote del ricorrente, in un contesto connotato dall'appartenenza del nucleo familiare a un ambiente criminale attivo sul territorio.
Norme richiamate
La norma è richiamata per qualificare la condotta come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte valorizza che il reato è integrato da minacce o condotte ostative rivolte al pubblico ufficiale per impedirgli di compiere l'identificazione, non essendo sufficiente la sola espressione di frasi scurrili.
Cassa delle ammende
È richiamata ai fini della condanna del ricorrente al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già affrontate e congruamente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, non basta la mera espressione di frasi offensive o scurrili: occorre una condotta minacciosa o comunque concretamente oppositiva idonea a impedire o ostacolare l'atto d'ufficio.
- La valutazione della condotta deve essere complessiva e tenere conto del contesto fattuale, incluso l'eventuale significato intimidatorio derivante dalle modalità dell'azione e dal contesto ambientale in cui essa si colloca.
Come è indicizzato
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