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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24258/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con ricorso sottoscritto con firma autenticata da un avvocato e con riserva dei motivi al difensore. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era inammissibile perché il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103/2017, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata ritenuta irrilevante l'autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il ricorso personale dell'imputato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è irrilevante la proposizione personale della parte, anche se con autenticazione della firma o con accettazione del mandato da parte del difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    la modifica legislativa richiamata dalla Corte ha rafforzato la regola della necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non sana il difetto di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
  • La sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o per delega al deposito non equivale alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p. ai fini dell'ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p. disponendo la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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