Cassazione Penale, Sentenza n. 41533/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne per peculato e truffa relativamente a visite private eseguite in ambito ospedaliero. Essi denunciavano, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica delle condotte (peculato anziché peculato d'uso o abuso d'ufficio), l'insussistenza di una condotta appropriativa e di un danno patrimoniale apprezzabile, la mancata derubricazione nel peculato d'uso, nonché la carenza di motivazione circa gli elementi dell'elemento soggettivo e degli artifizi/raggiri necessari per la configurazione della truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti esposti. Ha ritenuto errata e incompleta la qualificazione delle condotte come peculato "appropriativo" e ha indicato che i beni accessori non devono essere parcellizzati: il bene principale di riferimento è l'ecografo e l'uso temporaneo dello stesso richiede di valutare la fattispecie come peculato d'uso o, se coesistesse un interesse pubblico, come abuso d'ufficio o come indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis). Inoltre la Corte ha rilevato carenze di motivazione circa la sussistenza di artifici e raggiri necessari per la truffa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché proceda a nuovo giudizio con accertamenti integrativi (in particolare: autorizzazione o meno all'attività intramuraria, titolo delle pazienti a ricevere le prestazioni, effettiva incidenza sul servizio, e motivazione adeguata circa gli artifizi relativi alla truffa). Tutte le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
Il reato di peculato va qualificato tenendo conto dell'oggetto principale del fatto; l'appropriazione definitiva di beni pubblici integra il peculato 'ordinario', mentre l'uso temporaneo reiterato può integrare il peculato d'uso (secondo comma). La Corte sottolinea che non si deve parcellizzare l'oggetto considerando separatamente i beni accessori.
art. 314, secondo comma, cod. pen. (peculato d'uso)
Il peculato d'uso riguarda l'uso temporaneo e la immediata restituzione del bene; se l'ecografo è stato impiegato temporaneamente e restituito, la condotta dovrebbe essere valutata alla luce di questa figura, salvo che non emerga un interesse pubblico contemporaneo.
art. 640 cod. pen. (truffa) / art. 640, secondo comma, n.1
Per integrare la truffa aggravata ai danni dello Stato occorre la prova degli artifici o raggiri idonei a ingannare l'ente: la mera violazione dell'obbligo di prestare servizio non è di per sé sufficiente; il giudice deve motivare sull'esistenza e la modalità degli artifizi.
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
La nuova fattispecie (introdotta nel 2024) sanziona le distrazioni che in precedenza venivano inquadrate nell'abuso d'ufficio abrogato; la sua esistenza rende necessario valutare se condotte che coinvolgono beni pubblici senza perdita definitiva rientrino in questa nuova norma anziché nel peculato.
art. 62 n. 4 e art. 62-bis cod. pen. (attenuanti e particolare tenuità)
Le attenuanti per particolare tenuità e le generiche dipendono dalla effettività del danno patrimoniale e dalla sua rilevanza; la Corte richiama che la sussistenza di danno patrimoniale apprezzabile deve essere adeguatamente motivata dai giudici di merito per valutare l'applicabilità delle attenuanti.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La possibile applicazione della causa di non punibilità richiede una riqualificazione delle condotte e la verifica dell'esiguità del danno; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano compiutamente valutato questo profilo.
art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante contestata in primo grado)
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto quest'attenuante in relazione alla continuazione; la Cassazione verifica la corretta applicazione delle attenuanti solo dopo la riclassificazione delle condotte e l'accertamento del danno.
Norma richiamata in motivazione relativa alle attenuanti per alcuni imputati (menzionata nei provvedimenti di merito); la Corte non si è soffermata in maniera decisiva su questa norma, ma segnala che questioni attenuanti devono essere riesaminate dopo la ricostruzione fattuale.
Massime di principio
- Non parcellizzare i beni accessori: per la qualificazione del reato occorre individuare l'oggetto principale (es. l'ecografo) e valutare l'uso complessivo, non solo il consumo di materiale secondario.
- Uso temporaneo vs appropriazione definitiva: se il bene è solo temporaneamente utilizzato e restituito, la fattispecie più adeguata è il peculato d'uso (art. 314, comma 2), salvo che non emerga una finalità esclusivamente privatistica.
- Presenza di interesse pubblico: quando alla prestazione privata è collegato anche un interesse pubblico (cura del paziente), la condotta può essere valutata come abuso d'ufficio (o, dopo le modifiche legislative, come indebita destinazione ex art. 314-bis); è quindi decisivo accertare autorizzazioni e titoli delle prestazioni rese.
- Truffa aggravata richiede artifici/raggiri: la semplice violazione dell'obbligo di servizio o lo svolgimento di prestazioni private non prova automaticamente l'inganno dell'ente; il giudice deve descrivere e motivare gli artifici contestati.
- Occorre accertare la disciplina amministrativa: per decidere tra peculato, peculato d'uso o indebita destinazione/abuso d'ufficio bisogna verificare l'esistenza di autorizzazioni alla libera professione intramuraria e i limiti amministrativi applicabili.
- Valutazione del danno e delle attenuanti: l'applicabilità di attenuanti (particolare tenuità, generiche, risarcimento) dipende da un accertamento concreto e motivato del danno patrimoniale o della sua inesistenza.
- Ruolo della motivazione: le decisioni di merito devono motivare compiutamente sia la qualificazione giuridica che gli elementi di fatto essenziali (autorizationi, modalità di svolgimento, durata e recupero del tempo di servizio, eventuali artifici).
- Effetto della nuova normativa (2024): con l'introduzione dell'art. 314-bis, comportamenti in precedenza inquadrati come abuso d'ufficio possono ora rientrare in una fattispecie penale diversa; occorre valutare temporalmente e sostanzialmente quale norma sia applicabile.
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