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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29916/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo, la mancata applicazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che dovesse dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione; con un secondo motivo lamentava vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato le conclusioni scritte tempestivamente trasmesse a mezzo PEC. Dalla motivazione emerge che nelle conclusioni l'imputato aveva chiesto in via principale il riconoscimento della prescrizione, già esclusa dalla Corte d'appello per effetto della sospensione del termine dovuta alla c.d. legge Orlando, e in subordine l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché l'art. 344-bis c.p.p., in base all'art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, si applica soltanto ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, mentre il fatto era stato commesso il 19 febbraio 2019. Respinge anche il secondo motivo, osservando che l'omesso richiamo alle conclusioni scritte non determina vizio di motivazione, poiché la richiesta di prescrizione era già stata motivatamente esclusa e la domanda subordinata di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. era comunque inconferente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, sicché è inconferente per fatti anteriori.

  • art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134

    La norma transitoria limita l'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. ai soli procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

  • legge Orlando

    È richiamata come fonte della sospensione del termine di prescrizione che la Corte d'appello aveva posto a base dell'esclusione della prescrizione.

Massime di principio

  • L'improcedibilità del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p. non è applicabile ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, in forza della disciplina transitoria introdotta dalla riforma.
  • L'omesso espresso esame delle conclusioni difensive scritte non integra di per sé vizio di motivazione quando il contenuto di tali conclusioni sia comunque incompatibile con una decisione già motivatamente resa e le richieste ivi formulate siano giuridicamente infondate o inconferenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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