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Parere

Parere n. 1547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Lenzi Piero & Paolo Snc, contro Comune di Livorno, avverso determinazione n. 7809 del 18 settembre 2024 del dirigente del settore entrate e revisione – solo sospensiva;

Giustizia amministrativa202500173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Domanda di correzione di errore materiale contenuto nel parere interlocutorio n. 00173/2025, reso nell’ambito di un ricorso straordinario contro la determinazione n. 7809 del 18 settembre 2024 del dirigente del settore entrate e revisione del Comune di Livorno.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La questione riguarda la correzione del riferimento al Ministero della salute, contenuto nel punto 13 del precedente parere interlocutorio n. 00173/2025, con il corretto riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione alla quale era stata richiesta la trasmissione della relazione istruttoria sul merito del ricorso. Il precedente parere aveva inoltre respinto, in via interlocutoria e sulla base di una prima sommaria delibazione cautelare, la domanda di sospensione dell’atto impugnato per mancanza del periculum in mora, ritenendo generica la deduzione del pregiudizio connesso alla perdita di avviamento commerciale.

Il parere

La Sezione accoglie la domanda di correzione dell’errore materiale. Il punto 13 del parere interlocutorio n. 00173/2025 deve essere letto sostituendo il riferimento al Ministero della salute con quello al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quest’ultimo dovrà trasmettere, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, la relazione istruttoria sul merito del ricorso, assicurando alla parte ricorrente la partecipazione procedimentale e un congruo termine per eventuali osservazioni. Restano impregiudicate ogni decisione in rito e nel merito del ricorso e, quanto alla fase cautelare, il precedente rigetto della sospensione per carenza di periculum in mora.

Osservazioni

Correzione del punto 13 del parere interlocutorio n. 00173/2025

Il riferimento al Ministero della salute costituisce un errore materiale e deve essere sostituito con il riferimento corretto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta trasmettere la relazione istruttoria sul merito del ricorso.

Adempimenti istruttori e partecipazione della parte ricorrente

Gli adempimenti disposti dal precedente parere devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, garantendo alla parte ricorrente la comunicazione della relazione e un congruo termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il procedimento è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il presente parere riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto in un precedente parere interlocutorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può correggere un errore materiale contenuto in un precedente parere interlocutorio quando l’errore riguarda l’individuazione dell’amministrazione destinataria di un adempimento istruttorio e la correzione consente di rendere coerente il provvedimento con gli atti dell’affare.
  • La correzione dell’errore materiale non modifica le valutazioni già espresse né determina una decisione sul rito o sul merito del ricorso, quando il dispositivo precisa che tali decisioni restano impregiudicate.
  • Gli adempimenti istruttori disposti nell’ambito di un ricorso straordinario devono essere eseguiti assicurando la partecipazione della parte ricorrente, mediante comunicazione degli atti e assegnazione di un congruo termine per eventuali osservazioni.
  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, la sospensione dell’atto impugnato richiede la dimostrazione del periculum in mora; la deduzione generica della perdita di avviamento commerciale non è sufficiente a integrarlo.

Correzione di errore materiale nel ricorso straordinario contro il Comune di Livorno

Il parere riguarda una domanda di correzione di errore materiale proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da una società contro la determinazione n. 7809 del 18 settembre 2024 del dirigente del settore entrate e revisione del Comune di Livorno.

Contenuto del precedente parere interlocutorio

Con il parere interlocutorio n. 00173/2025 del 16 ottobre 2025, la Sezione aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto impugnato. La decisione cautelare era fondata sulla mancanza del periculum in mora, poiché il pregiudizio era stato dedotto genericamente mediante il solo riferimento alla perdita di avviamento commerciale.

Lo stesso parere, senza pregiudicare le successive decisioni sulle questioni di rito e di merito, aveva disposto l’acquisizione di una relazione istruttoria sul merito del ricorso e la garanzia del diritto di partecipazione della parte ricorrente. Nel punto 13, tuttavia, era stato indicato erroneamente il Ministero della salute quale amministrazione destinataria dell’adempimento.

Errore materiale e correzione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione del riferimento errato. La Sezione ha accolto la richiesta, sostituendo nel punto 13 del precedente parere il riferimento al Ministero della salute con quello al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione corretta prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta la relazione istruttoria sul merito del ricorso, assicurando che la parte ricorrente ne riceva comunicazione e possa presentare eventuali osservazioni entro un congruo termine.

Termine per gli adempimenti

Gli adempimenti già disposti con il parere interlocutorio n. 00173/2025 devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere.

Esito

La Sezione accoglie la domanda di correzione dell’errore materiale nei termini indicati in motivazione. La correzione ha portata meramente rettificativa e non definisce il ricorso straordinario nel rito o nel merito. Resta inoltre confermato, per quanto emerge dal parere richiamato, il precedente rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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