Cassazione Civile, Ordinanza n. 28076/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante alla difensora d'ufficio per l'attività svolta in favore dell'assistito. Il Tribunale, pur accogliendo l'opposizione e riconoscendo un compenso in favore della professionista, aveva compensato le spese del giudizio di opposizione motivando con la contumacia del Ministero della Giustizia e con il fatto che l'Amministrazione non aveva svolto attività difensiva. La ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché in caso di accoglimento dell'opposizione le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente e non compensate; (2) violazione degli stessi articoli per assoluta mancanza di motivazione o per motivazione erronea e illogica, poiché la contumacia dell'Amministrazione non costituirebbe ragione idonea a giustificare la compensazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Ha quindi liquidato in favore della ricorrente le spese del giudizio di opposizione nella misura di euro 350,00 oltre accessori. Ha inoltre condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente. La Corte ha affermato che la sola contumacia dell'Amministrazione e la mancata attività difensiva non sono ragioni sufficienti per compensare le spese, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; inoltre, l'accoglimento, anche solo ridotto, di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza.
Norme richiamate
regola generale della soccombenza: la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese, salvo deroghe previste dalla legge.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi limitati previsti dalla norma; la contumacia della parte intimata e la scelta di non resistere non bastano a giustificarla.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge in tema di spese processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, quando l'opposizione è accolta, la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese salvo che ricorrano i presupposti tassativi per la compensazione previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
- La mera contumacia della parte intimata, o la sua scelta di non costituirsi e non svolgere difese, non costituisce di per sé ragione sufficiente per compensare le spese del giudizio.
- L'accoglimento, anche solo parziale o in misura ridotta, di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza; la conseguenza può essere al più la compensazione, ma solo se sussistono gli ulteriori presupposti di legge.
- Se la cassazione non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e provvedere essa stessa alla liquidazione delle spese dovute.
Come è indicizzato
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