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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la determinazione delle ore settimanali di sostegno assegnate a due minori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minori)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Molise, deducendo, tra l’altro, che il ricorso di primo grado contenesse specifiche censure nei confronti delle motivazioni del verbale del Gruppo Territoriale di Inclusione di Isernia, recepite dal provvedimento impugnato. Nel merito cautelare hanno contestato l’insufficiente motivazione della quantificazione delle ore di sostegno assegnate ai due minori, pari rispettivamente a 24 e 18 ore settimanali, a fronte di un orario scolastico complessivo di 30 ore, senza adeguata valutazione delle loro esigenze educative e di inserimento scolastico. È stato inoltre evidenziato che le ore non coperte dal docente di sostegno, rispettivamente 6 e 12, non potevano essere compensate facendo affidamento sulle figure complementari degli assistenti alla comunicazione e degli educatori, aventi ruoli differenti e specializzati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha giudicato non condivisibile la motivazione del TAR secondo cui non sarebbero state formulate censure specifiche contro il verbale del G.I.T., rilevando che le contestazioni rivolte alle motivazioni del provvedimento impugnato investivano sostanzialmente anche l’apparato motivazionale del verbale, da esso recepito. Ha poi ritenuto fondata, in sede cautelare, la doglianza relativa all’inadeguata motivazione della misura di sostegno: gli atti non spiegavano come le esigenze educative dei minori potessero essere perseguite nelle ore dell’orario scolastico non coperte dal docente di sostegno. Le figure complementari non sono state ritenute idonee, per la diversità dei rispettivi ruoli, a sostituire il docente di sostegno. L’appello è stato accolto e, in riforma dell’ordinanza del TAR, è stata accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame amministrativo della quantificazione delle ore, da effettuarsi calibrandole sulle esigenze educative e sull’inserimento scolastico dei minori entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto ha consentito l’accoglimento dell’appello in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari dei minori.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento nazionale della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, a sostegno dell’oscuramento disposto per la diffusione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere sorretta da una motivazione specifica e concreta, calibrata sulle esigenze educative e di inserimento scolastico dell’alunno con disabilità.
  • Quando l’orario scolastico non è integralmente coperto dal docente di sostegno, l’amministrazione deve spiegare in modo puntuale come le esigenze educative dell’alunno saranno perseguite nelle ore residue; non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di assistenti alla comunicazione o educatori.
  • Le figure complementari di assistenza e supporto, operando in sinergia con il docente di sostegno ma con ruoli differenti e specializzati, non possono essere automaticamente considerate sostitutive delle ore di sostegno nell’ambito della motivazione sulla quantificazione del relativo servizio.
  • Le censure rivolte alle motivazioni di un provvedimento sono idonee a investire anche la motivazione dell’atto presupposto quando il provvedimento finale la recepisca e la faccia propria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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