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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22279/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto, per l’anno d’imposta 2010, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo di euro 32.415,39 oltre interessi, nei confronti di una società estera operante come bookmaker, ritenuta coobbligata in solido con una s.r.l. che gestiva un centro trasmissione dati. La società ha impugnato la sentenza d’appello che aveva accolto la tesi dell’ufficio, deducendo: una questione pregiudiziale di diritto unionale, con richiesta di rinvio alla Corte di giustizia, per asserita violazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione; la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010, sostenendo che il presupposto soggettivo dell’imposta non potesse ricadere sul centro trasmissione dati; la violazione delle norme sul presupposto territoriale, assumendo che il tributo si applicherebbe solo alle scommesse accettate in Italia; la violazione dei principi di legittimo affidamento e del diritto unionale; infine, la violazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, per pretesa incompatibilità del tributo con il divieto di imposte sul volume d’affari diverse dall’IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’istanza di rinvio pregiudiziale e ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ribadito che l’imposta unica sulle scommesse non è armonizzata, che la normativa italiana assoggetta al tributo tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano senza discriminazioni tra soggetti nazionali ed esteri, e che il bookmaker estero privo di concessione resta soggetto passivo dell’imposta anche per l’anno 2010. Ha inoltre escluso la dedotta violazione del legittimo affidamento e ha affermato che il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari, sicché non è incompatibile con l’art. 401 della direttiva IVA. Il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione era già stata compiutamente affrontata dalla giurisprudenza costituzionale e unionale e non richiedeva nuovi chiarimenti

  • art. 56 TFUE

    non osta alla normativa nazionale che assoggetta a imposta le scommesse raccolte in Italia e i relativi intermediari, anche se il bookmaker è stabilito in un altro Stato membro e privo di concessione

  • art. 52 TFUE

    richiamato nel motivo pregiudiziale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della disciplina nazionale e della giurisprudenza unionale

  • art. 57 TFUE

    richiamato nel motivo pregiudiziale, senza rilievo decisivo autonomo nel caso concreto

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    il soggetto passivo dell’imposta unica è chi gestisce, anche per conto di terzi e anche con mezzi telematici, concorsi pronostici o scommesse, pure in assenza di concessione

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    norma interpretativa che chiarisce l’assoggettamento a imposta anche delle raccolte avvenute in assenza o inefficacia della concessione e la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è svolta

  • art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220/2010

    sono richiamati quali norme di sistema che perseguono tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco illegale ed evasione fiscale

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    richiamato dalla ricorrente per il profilo territoriale del tributo, ma la Corte ha confermato la tassabilità delle scommesse relative ad eventi anche svolti all’estero se l’attività di raccolta è realizzata in Italia

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari

  • art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    richiamato insieme all’art. 401 nel quadro dell’esenzione IVA per le scommesse, senza impedire il tributo nazionale speciale

  • art. 73 direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla giurisprudenza unionale a sostegno della compatibilità della base imponibile nazionale con la direttiva IVA

  • art. 160 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

    richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta perché non necessaria

  • art. 104, terzo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

    richiamato nella richiesta di rinvio alla grande sezione, non accolta

  • art. 16 dello statuto della Corte di giustizia

    richiamato nella richiesta di rinvio interpretativo, non accolto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro della declaratoria di illegittimità limitata alle annualità anteriori al 2011 per le ricevitorie

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse non armonizzato a livello unionale, lo Stato membro può assoggettare a imposizione le attività di raccolta e gestione svolte sul proprio territorio, anche se il bookmaker è stabilito in un altro Stato membro e non dispone di concessione, purché la disciplina non introduca restrizioni discriminatorie o sproporzionate.
  • Ai fini dell’imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non coincide con la sola conclusione della scommessa, ma con la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta delle giocate, svolta materialmente nel territorio nazionale.
  • La norma interpretativa che estende la soggettività passiva al gestore che opera per conto di terzi vale anche per i rapporti preesistenti, ma la Corte costituzionale ne ha limitato l’applicazione retroattiva nei confronti delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, per l’impossibilità di traslare allora il carico tributario.
  • La responsabilità del bookmaker privo di concessione non viene meno per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale limitata alla posizione delle ricevitorie: il bookmaker resta soggetto passivo e coobbligato al pagamento dell’imposta.
  • Il tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non è un’imposta sul volume d’affari, perché colpisce specifiche operazioni di gioco, non si fonda sul valore aggiunto e non segue il meccanismo della detrazione IVA; pertanto è compatibile con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale è già stata chiarita da una sentenza della Corte di giustizia applicabile al caso e la disciplina interna è stata già vagliata anche dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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