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Sentenza

Sentenza n. 16505/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti 1) della determinazione n. 49/2026/DTT/PRE/PRC del 22/04/2026, trasmessa in pari data con cui DTT – Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test SCARL ha escluso il RTP M&P Studio srl- Arch. Lorenzo Rago dalla procedura negoziata denominata: “Campagna indagini progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per le opere preparatorie al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo” (CUP I12F18000100007. CIG B76B13E397); 2) di tutti i verbali e le note della gara di cui sopra, nessuno escluso, ivi inclusa per quanto di ragione la richiesta di chiarimenti trasmessa il 27.03.2026; 3) per quanto di ragione, del bando, del disciplinare (in particolare art. 15 e ss.), del capitolato d’appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del raggruppamento ricorrente, ivi inclusi tutti i provvedimenti- nessuno escluso - riguardanti lo scorrimento di graduatoria conseguente al provvedimento espulsivo di cui sub 1), nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva frattanto eventualmente adottato, nonché il conseguente il contratto d’appalto frattanto intervenuto tra l’appaltante e l’operatore economico designato quale aggiudicatario e l’eventuale consegna dell’appalto in via d’urgenza. Nonché per la condanna della stazione appaltante resistente, quale tutela risarcitoria in forma specifica e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto d’appalto frattanto eventualmente stipulato, all’aggiudicazione contrattualizzazione dell’appalto in favore della ricorrente, essendo quest’ultima all’uopo disponibile. Con riserva di proporre, con separato ricorso, azione di risarcimento per equivalente pecuniario.

Giustizia amministrativa202606272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del costituendo RTP formato da M&P Studio S.r.l. e da un professionista dalla procedura negoziata per servizi tecnici relativi alle opere preparatorie al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

M&P Studio S.r.l., quale mandataria del costituendo RTP con un professionista mandante, ha impugnato l’esclusione disposta il 22 aprile 2026 dalla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e avente importo a base di gara di euro 262.236,64. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione e degli atti connessi, nonché, in via di tutela in forma specifica, l’aggiudicazione e la contrattualizzazione dell’appalto, previa declaratoria di nullità o inefficacia dell’eventuale contratto; si è riservata separata azione per il risarcimento per equivalente. Il testo non espone il contenuto specifico dei vizi dedotti contro l’esclusione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi contro l’esclusione. In seguito all’accoglimento della domanda cautelare, la stazione appaltante aveva riammesso la ricorrente alla procedura con determinazione del 10 luglio 2026 e aveva autorizzato la stipula del contratto con un RTP di cui M&P Studio era mandataria. La ricorrente ha quindi dichiarato, prima che la causa fosse trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia; la stazione appaltante ha aderito all’istanza. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha preso atto della dichiarazione, non potendo proseguire d’ufficio il giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Dichiara, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio; in tal caso il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, non potendo proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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