Cassazione Penale, Sentenza n. 28707/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un immobile abusivo, denunciando vizi di mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso lo sgombero riconoscendo un diritto di abitazione che legittimava interventi di ripristino funzionale dell'immobile, per cui le opere eseguite non costituivano prosecuzione di abusi edilizi. Contestava inoltre le esigenze cautelari e il periculum in mora, prospettando l'assenza di intenzione di proseguire l'abuso e la natura meramente ripristinatoria degli interventi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato la carente illustrazione della legittimazione del ricorrente (non risulta proprietario né titolare di altro diritto che legittimi la richiesta di restituzione dell'opera sequestrata) e l'inammissibilità, in sede di cassazione, dei vizi di mera motivazione dedotti. Ha poi ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui qualsiasi intervento su una costruzione realizzata abusivamente costituisce ripresa dell'attività criminosa e richiede titolo abilitativo, quindi la prospettiva di ripristino funzionale non esclude la prosecuzione dell'abuso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Usato per motivare l'onere delle spese e l'obbligo del ricorrente di versare somme in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale dolo o colpa nella presentazione del ricorso e per giustificare l'equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021 Rv. 282162; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 Rv. 267582)
richiami a precedenti: Sez. 3 - n. 30673 del 24/06/2021 Rv. 282162; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 Rv. 267582
Confermano il principio che qualsiasi intervento su opera edilizia realizzata abusivamente costituisce ripresa dell'attività criminosa e richiede titolo; non è possibile considerare leciti interventi di ripristino funzionale in mancanza di titolo
Giurisprudenza sulla ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di sequestro (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893)
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893
Stabiliscono che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; sono invece ammissibili in cassazione i vizi motivazionali solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, cioè priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso essenzialmente per violazione di legge; censure di mera valutazione di merito o vizi di motivazione non sono normalmente ammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente apparente
- Chi impugna deve dimostrare la propria legittimazione (es. qualità di proprietario o altro diritto reale) per chiedere la restituzione dell'opera sequestrata; la mancanza di legittimazione comporta inammissibilità
- Qualsiasi intervento su una costruzione realizzata abusivamente, anche se qualificato come ripristino funzionale o manutenzione, può costituire prosecuzione dell'attività criminosa ed integra un nuovo reato edilizio se non è munito di titolo abilitativo
- Per contestare il periculum in mora e le esigenze cautelari occorre dedurre fatti e argomentazioni specifiche e precise; affermazioni generiche sull'assenza di pericolo non sono sufficienti in cassazione
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre, in via equitativa e nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale, il versamento alla Cassa delle Ammende
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