Sentenza del 15/03/2016 n. 1512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Violazioni tributarie - Rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica ex art. 7, d.l. n. 269/2003 - Condizioni - Contestazione anteriore all'entrata in vigore della novella - Regime previgente - Applicabilità - Conseguenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto responsabile delle sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di una società o di un ente dotato di personalità giuridica. In particolare, si doveva stabilire se fosse applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, che attribuisce in via esclusiva le sanzioni alla persona giuridica, oppure la disciplina previgente dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, che prevedeva la responsabilità solidale dell'amministratore, anche di fatto. Il criterio decisivo è stato individuato nella data di contestazione della violazione.
La decisione
La disciplina introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003 si applica soltanto alle violazioni non ancora contestate, o per le quali la sanzione non fosse ancora stata irrogata, alla data del 2 ottobre 2003. Se il processo verbale di constatazione contenente la specifica contestazione era stato notificato prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, con possibile responsabilità solidale dell'amministratore. Nel caso descritto, pertanto, la contestazione anteriore all'entrata in vigore della novella comporta l'applicazione del regime previgente.
Norme richiamate
Art. 7, decreto-legge n. 269/2003
Pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale.
La norma introduce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie e, al comma 3, esclude l'applicazione delle regole incompatibili del d.lgs. n. 472/1997. Tuttavia, il principio opera solo per le violazioni non ancora contestate alla data del 2 ottobre 2003.
Art. 11, decreto legislativo n. 472/1997
Responsabilità solidale a carico dell'amministratore.
Nel regime previgente, l'amministratore, anche di fatto secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, poteva essere chiamato a rispondere solidalmente delle sanzioni tributarie riferibili alla società.
Decreto legislativo n. 472/1997
La disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie resta applicabile alle violazioni già contestate prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003.
Massime di principio
- Per stabilire se l'amministratore risponde personalmente o solidalmente delle sanzioni tributarie occorre verificare la data della prima contestazione specifica della violazione, normalmente contenuta nel processo verbale di constatazione.
- Se la contestazione è anteriore al 2 ottobre 2003, si applica il regime previgente dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 e può sussistere la responsabilità solidale dell'amministratore.
- Se la violazione non era ancora stata contestata al 2 ottobre 2003, trova applicazione l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e la sanzione è riferibile esclusivamente alla società o all'ente con personalità giuridica.
- La data dell'accertamento definitivo o della decisione giudiziaria non è, di regola, il momento decisivo: rileva la data in cui la violazione è stata formalmente contestata o la sanzione è stata irrogata.
- La regola riguarda i rapporti fiscali propri di società o enti dotati di personalità giuridica; non deve essere automaticamente estesa a soggetti privi di personalità giuridica o a ipotesi diverse dalla responsabilità sanzionatoria tributaria.
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