Sentenza del 15/03/2016 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA - REVERSE CHARGE - Contratto di sub appalto - Istruttoria - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva messo in discussione l’applicabilità del reverse charge alle prestazioni rese dalla ricorrente, ritenendo non adeguatamente provata la natura di subappalto e/o la riconducibilità delle operazioni alla specifica filiera contrattuale richiesta dalla disciplina IVA. La ricorrente ha prodotto documentazione e contratti anche dopo la notifica dell’accertamento, sostenendo che i contratti di subappalto non richiedono necessariamente la forma scritta ad substantiam e che l’identità del committente finale è nella disponibilità degli appaltanti, non necessariamente del subappaltatore. La contestazione riguarda quindi sia la tempestività e sufficienza della prova documentale sia l’onere dell’Ufficio di svolgere un’istruttoria completa, verificando anche i committenti della ricorrente.
La decisione
La decisione riconosce che la documentazione a sostegno dell’applicazione del reverse charge può essere prodotta anche successivamente alla notifica dell’accertamento. Viene inoltre affermato che i contratti di subappalto possono essere provati anche senza un documento scritto, poiché la forma scritta non è richiesta ad substantiam. L’istruttoria dell’Amministrazione deve essere completa e non può limitarsi a contestare l’assenza del nominativo del committente finale presso il subappaltatore: occorre verificare anche i committenti della ricorrente, che sono i soggetti normalmente in grado di conoscere l’esistenza e le generalità del committente finale. Non risulta inoltre previsto alcun obbligo normativo per l’appaltatore di comunicare espressamente al subappaltatore il nominativo del committente finale. L’esito è quindi favorevole alla ricorrente, con superamento della contestazione fondata su tali carenze probatorie e istruttorie.
Norme richiamate
Disciplina IVA del meccanismo del reverse charge applicabile ai subappalti
Il reverse charge può essere applicato quando è dimostrata la natura di prestazione di subappalto riconducibile all’ambito oggettivo e soggettivo previsto dalla normativa IVA. La prova può essere fornita anche mediante elementi documentali acquisiti dopo la notifica dell’accertamento.
Norme civilistiche sulla forma del contratto di subappalto
Il contratto di subappalto non richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam; la sua esistenza può essere dimostrata anche mediante altri elementi probatori, quali fatture, pagamenti, corrispondenza, documentazione contabile e concreta esecuzione delle prestazioni.
Principi generali sull’istruttoria e sull’onere della prova nell’accertamento tributario
L’Amministrazione finanziaria deve svolgere un’istruttoria completa e considerare gli elementi utili disponibili presso i diversi soggetti della catena contrattuale. Non è sufficiente fondare la contestazione su una lacuna informativa che l’Ufficio avrebbe potuto colmare verificando i committenti dell’appaltatore.
Massime di principio
- Nel contestare l’applicazione del reverse charge, l’Amministrazione deve verificare concretamente la natura delle prestazioni e la struttura dei rapporti contrattuali, senza basarsi soltanto sull’assenza di un contratto scritto o del nominativo del committente finale.
- La documentazione probatoria può essere prodotta anche nella fase successiva alla notifica dell’accertamento, purché sia pertinente, attendibile e idonea a dimostrare la reale natura delle operazioni.
- Per provare un subappalto non è sempre necessario un contratto scritto: possono rilevare il comportamento delle parti, l’esecuzione delle opere, le fatture, i pagamenti, la contabilità e la documentazione commerciale.
- Il subappaltatore non può essere automaticamente penalizzato per non conoscere o non aver comunicato il committente finale, se tale informazione è nella disponibilità dell’appaltatore o di altri soggetti della filiera e non esiste uno specifico obbligo normativo di comunicazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre ogni elemento idoneo a dimostrare la catena di appalto e subappalto, mentre l’Ufficio deve svolgere verifiche incrociate sui committenti e sugli appaltatori prima di negare il reverse charge.
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