Sentenza del 15/03/2016 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IRES - DIVIDEND WASHING - Elusione fiscale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la sussistenza dell'elusione fiscale, ritenendo non opponibile all'Amministrazione finanziaria il vantaggio derivante dalla deduzione della minusvalenza associata alla quasi totale detassazione del dividendo. È stata quindi confermata la legittimità della ripresa fiscale fondata sulla natura elusiva dell'operazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'operazione di dividend washing: il ricorrente aveva acquistato partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo, sostenendo un prezzo superiore, aveva incassato il dividendo e aveva poi rivenduto immediatamente i titoli a un prezzo inferiore. L'operazione produceva una minusvalenza fiscalmente deducibile, mentre il dividendo percepito era escluso dalla base imponibile IRES nella misura del 95%. Secondo l'Amministrazione finanziaria, la combinazione di questi effetti fiscali, in assenza di una reale funzione economica diversa dal conseguimento del vantaggio tributario, integrava un comportamento elusivo.
Norme richiamate
Disciplina IRES dei dividendi
Il dividendo percepito è escluso dalla tassazione ai fini IRES per il 95%
La norma determina una sostanziale detassazione del dividendo, che, combinata con la deduzione della minusvalenza realizzata sulla cessione dei titoli, può generare un vantaggio fiscale indebito se l'operazione è priva di valide ragioni economiche.
Normativa antielusiva
Un'operazione formalmente lecita può essere riqualificata come elusiva quando è strutturata principalmente per ottenere un risparmio d'imposta e non presenta adeguate ragioni economiche extrafiscali.
Massime di principio
- L'acquisto di partecipazioni immediatamente prima dello stacco del dividendo e la loro rivendita subito dopo l'incasso possono essere considerati elusivi quando producono contemporaneamente una minusvalenza deducibile e un dividendo quasi completamente esente.
- La sola correttezza formale delle operazioni non esclude l'elusione: occorre valutare la sostanza economica, la tempistica, i prezzi e l'effettiva funzione dell'investimento.
- La presenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale, adeguatamente documentate, può essere rilevante per escludere la natura elusiva.
- Nelle operazioni con strumenti finanziari occorre considerare unitariamente gli effetti fiscali complessivi delle operazioni collegate, anziché valutarle isolatamente.
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