Sentenza del 15/03/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: reddito di impresa - componenti negativi - requisiti - deducibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo enuncia il principio secondo cui i costi non contabilizzati non sono normalmente deducibili, ma possono esserlo se costituiscono componenti negativi correlati a maggiori ricavi accertati e sono supportati da elementi certi e precisi. Non sono indicati gli estremi della sentenza né l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, di spese o componenti negativi non imputati a conto economico. La regola generale esclude la deduzione di tali costi; tuttavia, è ammessa un'eccezione quando i costi siano correlati a maggiori ricavi accertati dall'Amministrazione finanziaria in sede di rettifica della dichiarazione, purché la loro esistenza e il relativo ammontare risultino da elementi certi e precisi.
Norme richiamate
Principio di imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico.
La deducibilità fiscale dei costi richiede, in via generale, la loro preventiva imputazione al conto economico, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza.
Eccezione per i costi correlati a maggiori ricavi accertati
Sono ammessi in deduzione i costi che, sebbene non imputati a conto economico, sono correlati a maggiori ricavi accertati dagli uffici finanziari in sede di rettifica della dichiarazione, sempre che risultino da elementi certi e precisi.
Quando l'Amministrazione accerta maggiori ricavi, il contribuente può dedurre i costi inerenti e correlati alla loro produzione anche se non contabilizzati, ma deve dimostrarne con documentazione attendibile l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare.
Massime di principio
- La mancata contabilizzazione di un costo comporta normalmente l'indeducibilità fiscale.
- Se l'Amministrazione accerta maggiori ricavi, occorre considerare anche i costi direttamente correlati, per evitare che venga tassato un reddito lordo anziché il reddito effettivamente prodotto.
- La deduzione dei costi extracontabili non è automatica: il contribuente deve fornire elementi certi e precisi che dimostrino esistenza, inerenza, correlazione con i ricavi accertati e ammontare del costo.
- In una controversia analoga, la documentazione probatoria è decisiva; mere stime, dichiarazioni generiche o costi non adeguatamente comprovati possono non essere sufficienti.
- Il principio opera nell'ambito della rettifica di maggiori ricavi e non autorizza, in via generale, la deduzione di qualsiasi costo non registrato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mar 2016Sentenza del 15/03/2016 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →