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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

OGGETTO: reddito di impresa - componenti negativi - requisiti - deducibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo enuncia il principio secondo cui i costi non contabilizzati non sono normalmente deducibili, ma possono esserlo se costituiscono componenti negativi correlati a maggiori ricavi accertati e sono supportati da elementi certi e precisi. Non sono indicati gli estremi della sentenza né l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, di spese o componenti negativi non imputati a conto economico. La regola generale esclude la deduzione di tali costi; tuttavia, è ammessa un'eccezione quando i costi siano correlati a maggiori ricavi accertati dall'Amministrazione finanziaria in sede di rettifica della dichiarazione, purché la loro esistenza e il relativo ammontare risultino da elementi certi e precisi.

Norme richiamate

  • Principio di imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa

    Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico.

    La deducibilità fiscale dei costi richiede, in via generale, la loro preventiva imputazione al conto economico, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza.

  • Eccezione per i costi correlati a maggiori ricavi accertati

    Sono ammessi in deduzione i costi che, sebbene non imputati a conto economico, sono correlati a maggiori ricavi accertati dagli uffici finanziari in sede di rettifica della dichiarazione, sempre che risultino da elementi certi e precisi.

    Quando l'Amministrazione accerta maggiori ricavi, il contribuente può dedurre i costi inerenti e correlati alla loro produzione anche se non contabilizzati, ma deve dimostrarne con documentazione attendibile l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare.

Massime di principio

  • La mancata contabilizzazione di un costo comporta normalmente l'indeducibilità fiscale.
  • Se l'Amministrazione accerta maggiori ricavi, occorre considerare anche i costi direttamente correlati, per evitare che venga tassato un reddito lordo anziché il reddito effettivamente prodotto.
  • La deduzione dei costi extracontabili non è automatica: il contribuente deve fornire elementi certi e precisi che dimostrino esistenza, inerenza, correlazione con i ricavi accertati e ammontare del costo.
  • In una controversia analoga, la documentazione probatoria è decisiva; mere stime, dichiarazioni generiche o costi non adeguatamente comprovati possono non essere sufficienti.
  • Il principio opera nell'ambito della rettifica di maggiori ricavi e non autorizza, in via generale, la deduzione di qualsiasi costo non registrato.

Testo integrale

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