Cassazione Civile, Sentenza n. 19519/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona deducendo: (1) inesistenza di colpa poichè erano stati indotti in errore dall'infermiere Giuseppe Azzarone che non aveva dichiarato la sua condizione di pubblico dipendente e vantava partita IVA; la Fondazione avrebbe fatto legittimo affidamento sulla documentazione e sulle dichiarazioni dell'incaricato e non poteva essere richiesta una specifica indagine; (2) omessa/insufficiente motivazione circa la richiesta di esenzione da responsabilità per errore non imputabile (art. 3 legge 689/1981); (3) carenza di prove ai sensi dell'art. 23 legge 689/1981 circa la responsabilità della Fondazione e del legale rappresentante; (4) nullità/contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione al quantum, poiché la Corte d'appello, pur escludendo l'applicabilità della sanzione relativa alla mancata comunicazione dei compensi, ha quantificato il totale in modo incongruente rispetto alla riduzione dichiarata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha confermato i principi di diritto applicati dalla Corte d'appello in tema di onere di diligenza del conferente e di limite dell'esimente della buona fede (art. 3 legge 689/1981), ritenendo infondate le doglianze sull'erroneo affidamento sulle dichiarazioni dell'infermiere e sulla pregiudizialità del procedimento penale. Tuttavia ha rilevato un vizio formale e numerico nel dispositivo della sentenza d'appello: l'importo liquidato (25.844,44 euro) non corrispondeva alla riduzione motivata rispetto all'originaria ingiunzione (30.887,32 euro), per cui ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per la correzione e per il regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità amministrativa presunta richiede la coscienza e la volontà della condotta; l'esimente della buona fede opera solo se vi sono elementi positivi che giustifichino il convincimento della liceità e se l'agente ha fatto tutto il possibile per conformarsi alla norma; l'onere della prova della buona fede grava sull'agente.
d.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 9
Gli incarichi extraistituzionali di dipendenti pubblici sono condizionati al previo rilascio di autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza; il conferente ha l'onere di verificare l'assenza delle condizioni che impongono la richiesta di autorizzazione e non può surrogare tale verifica nelle sole dichiarazioni del lavoratore.
Richiamata in relazione alla sufficienza delle prove per imputare la responsabilità: la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti per escludere la responsabilità per insufficienza di prove, dato l'onere di verifica a carico del conferente.
Richiamato in tema di cumulo giuridico delle sanzioni: il cumulo è applicabile solo per concorso formale, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
codice di procedura civile, art. 112
Invocato dai ricorrenti per presunta omessa pronunzia; la Cassazione ha ritenuto il motivo formulato in modo non idoneo e in ogni caso infondato perché la questione della buona fede era stata effettivamente esaminata dal giudice di merito.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
Richiamati in relazione ai vizi dedotti (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha escluso l'ammissibilità formale delle censure e ha ritenuto preclusa la rilevazione di certi vizi per l'esistenza di doppia conforme.
codice di procedura civile, art. 348 ter
Menziionato per effetto preclusivo della 'doppia conforme' che limita la censura in Cassazione degli accertamenti di fatto operati dalle due giurisdizioni di merito.
Massime di principio
- Chi conferisce un incarico retribuito deve verificare preventivamente se l'incaricato sia dipendente pubblico e quindi richieda un'autorizzazione: non è sufficiente affidarsi alle dichiarazioni rese dall'incaricato.
- In materia di sanzioni amministrative la responsabilità presunta richiede la prova della buona fede da parte del soggetto sanzionato; la buona fede esclude la responsabilità solo se emergono elementi positivi che dimostrino il convincimento della liceità e l'adozione di tutte le cautele possibili.
- Il conferente (ente o datore di lavoro) ha un onere di diligenza attiva nel controllare requisiti e posizione del professionista prima di conferire incarichi che possano essere soggetti a limitazioni per i pubblici dipendenti.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere formulate con autosufficienza e precisione giuridica: censure miste di fatto e diritto o formulate in modo indifferenziato possono essere dichiarate inammissibili.
- Discrepanze tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, anche sul punto del quantum, costituiscono vizio suscettibile di cassazione e rinvio per correggere l'incongruenza.
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