Cassazione Civile, Sentenza n. 19310/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma dei licenziamenti disciplinari irrogati dal Comune di Pomezia a Giovanni Pascone: il primo (15.3.2016) per svolgimento non autorizzato di attività libero-professionale in favore di terzi, omissione di restituzione di importi per contributi unificati non dovuti o per cause non instaurate, mancata rendicontazione dei pagamenti 2012 e varie omissioni/prolungate assenze; il secondo (20.6.2016) per attività lavorativa verso soggetti estranei alla pubblica amministrazione riconnessa alla difesa di terzi e assistenza stragiudiziale. In cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 sulla decorrenza del termine per la contestazione disciplinare (dies a quo), sostenendo che le sentenze pubbliche e la denuncia sindacale avrebbero fatto decorrere il termine
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato che la mera esistenza di sentenze pubbliche che riportano il nome del Pascone equivalga a conoscenza dell'illecito da parte dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Il dies a quo del termine decadenziale di 40 giorni decorre dall'acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'UPD e non dalla semplice conoscenza da parte di altri organi dell'ente (es. Sindaco o Segretario) o dalla pubblicazione di sentenze consultabili. Se la notizia è generica e richiede accertamenti preliminari, il termine non decorre. Nel caso di specie la trasmissione degli atti all'UPD è avvenuta in data utile (7/12 o 12/12/2015 secondo i rilievi), perciò la contestazione del 30/12/2015 è tempestiva. Pertanto sono confermati i provvedimenti disciplinari e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (e possibile ulteriore contributo unificato)
Norme richiamate
co. 3; comma 4; comma 2; comma 1 (richiamati nel testo della sentenza)
Il termine decadenziale per la contestazione dell'addebito decorre dall'acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'ufficio competente (UPD) e solo se la notizia contiene elementi sufficienti per avviare il procedimento; se la notizia è generica e richiede accertamenti preliminari il termine non decorre. In caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi, i termini procedimentali sono raddoppiati (quindi contestazione entro 40 giorni).
Invocato come vizio dedotto in cassazione (violazione e falsa applicazione della norma), ma ritenuto infondato dalla Corte in relazione alla determinazione del dies a quo
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Rilevato ai fini della eventuale applicazione di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente per il ricorso in Cassazione, se dovuto
Giurisprudenza: Cass. 11 settembre 2018, n. 22075
Richiamata per il principio che il termine per la contestazione decorre dall'acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'UPD solo se la notizia consente di formulare correttamente l'incolpazione; altrimenti il termine non decorre
Massime di principio
- Per la decorrenza del termine disciplinare conta la conoscenza della notizia di infrazione da parte dell'ufficio competente (UPD), non la mera possibilità teorica di risalire all'illecito tramite atti pubblici accessibili a chiunque
- La pubblicazione di sentenze che contengono il nome del dipendente non equivale automaticamente a conoscenza dell'illecito da parte dell'amministrazione: è necessario che l'UPD abbia effettivamente ricevuto notizia comprensibile e circostanziata
- Se la notizia di possibile illecito è generica e richiede indagini preliminari per acquisire elementi utili a circostanziare l'addebito, il termine decadenziale non inizia a decorrere fino al completamento di tali accertamenti
- Quando le infrazioni sono soggette a sanzioni più gravi, i termini procedimentali previsti dall'art. 55-bis sono raddoppiati (da ciò deriva il termine di 40 giorni per la contestazione nel caso concreto)
- La trasmissione formale degli atti alla persona/ufficio responsabile del procedimento disciplinare è l'evento che normalmente fa decorrere il termine; comunicazioni a organi diversi non sono, di per sé, sufficiente a far scattare il termine
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