Cassazione Civile, Sentenza n. 19308/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, rigettando la domanda della lavoratrice, aveva ritenuto che il verbale di conciliazione sottoscritto con la (apparente) cessionaria MP Facility avesse fatto venir meno l'interesse ad agire nei confronti di Telecom Italia per il pagamento delle retribuzioni spettanti nel periodo successivo alla mobilità/cessione. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'erronea valutazione della producibilità e dell'efficacia del verbale di conciliazione rispetto ai rapporti con la cedente, alla luce dell'accertata inefficacia della cessione di ramo d'azienda (art. 2112 c.c.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso (con riguardo, tra l'altro, a questioni ritenute nuove o di merito sulla producibilità del documento e sulla deducibilità della conciliazione nel precedente grado). Ha però accolto i motivi dal quinto all'ottavo, rilevando che, secondo il consolidato orientamento da essa stessa espresso, la conciliazione intervenuta con la cessionaria non può avere efficacia estintiva o risolutiva rispetto al rapporto che, de iure, è rimasto in capo alla cedente quando la cessione è stata accertata invalida. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame, riservando la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
La Corte afferma che l'efficacia del trasferimento del rapporto di lavoro presuppone la legittimità della cessione; se la cessione è invalida il rapporto resta de iure in capo alla cedente e gli atti (es. conciliazione con la cessionaria) che hanno riguardo alla situazione di fatto non incidono sui diritti spettanti nei confronti della cedente
art. 2909 cod. civ.
Riferito alla formazione del giudicato esterno: la Corte ha ritenuto inammissibili come nuove deduzioni sulla producibilità del verbale di conciliazione nel precedente giudizio, escludendo che si fosse formato un giudicato che precludesse la questione nel presente processo
art. 372 cod. proc. civ.
Il ricorso lamentava la mancata ammissione del documento in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione nella parte in cui introduceva fatti e valutazioni nuove non affrontate dalla sentenza impugnata
art. 100 cod. proc. civ.
Citato dai motivi di ricorso in relazione alla producibilità di documenti: la Corte ha trattato la questione sotto il profilo dell'ammissibilità delle deduzioni processuali e della competenza del giudice di merito ad interpretare l'atto processuale
artt. 1372, 1424, 1444 cod. civ.
artt. 1372, 1424, 1444 c.c.
Richiamati in relazione alla validità e agli effetti delle manifestazioni di volontà (conciliazione) e alla possibilità che questa abbia convertito o convalidato una cessione invalida; la Corte ha escluso che la semplice conciliazione con la cessionaria possa, di per sé, convalidare il trasferimento di ramo d'azienda o incidere sui diritti verso la cedente quando la cessione è stata accertata invalida
artt. 1965 e 1966 cod. civ.
Norme sulla transazione: la Corte richiama il principio per cui la transazione vincola le parti che vi hanno partecipato ma non può produrre effetti diretti sulle posizioni di soggetti terzi non parte, salve diverse e chiare pattuizioni
art. 111 Cost.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla durata del processo e al peso della pronuncia sulla parte più debole; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non decisiva nel presente giudizio
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360 c.p.c. (ragioni di cassazione)
Norma che individua i motivi di cassazione; la Corte ha qualificato e selezionato i motivi ammissibili e quelli inammissibili ai sensi di tale articolo
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato per l'inammissibilità delle questioni nuove o poste con termini diversi rispetto alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Se una cessione di ramo d'azienda è successivamente accertata invalida, il rapporto di lavoro resta, de iure, in capo alla cedente e gli atti posti in essere con la cessionaria (es. conciliazioni, rinunce) non incidono automaticamente sui diritti che il lavoratore può far valere nei confronti della cedente
- Una conciliazione sottoscritta con la cessionaria non può, di regola, estinguere o risolvere rapporti giuridici riconducibili a un terzo (la cedente) a meno che non emerga con chiarezza e consenso che le parti intendevano anche disciplinare i rapporti con quel terzo
- La producibilità e la rilevanza di documenti (come verbali di conciliazione) va valutata in base al momento in cui la controparte ne ha avuto conoscenza e alle regole processuali: deduzioni nuove e questioni non affrontate dalla sentenza impugnata possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione
- Il giudice di merito ha discrezionalità nell'interpretare l'oggetto degli atti processuali delle parti; le questioni interpretative così risolte difficilmente vengono rimesse al sindacato di Cassazione se introducono fatti o valutazioni nuove
- In presenza di prestazioni rese materialmente al cessionario e di un rapporto ripristinato de iure con la cedente, possono coesistere profili distinti (rispetto economico/risarcitorio verso la cedente e rapporto di fatto con il cessionario) che devono essere valutati separatamente
- Chi intende estendere gli effetti di una transazione o conciliazione a soggetti non partecipanti deve provare esplicitamente l'intento e l'accordo delle parti affinché la transazione produca tali effetti
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