Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19520/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Simone aveva impugnato la validità dell'accordo conciliativo individuale del 18/05/2012 chiedendo il riconoscimento della conservazione dell'inquadramento di quadro e del relativo trattamento retributivo ai sensi dell'art. 2112 c.c., in ragione di un trasferimento d'azienda dalla società cedente Risorsa s.r.l. alla cessionaria Lazio Service (poi LazioCrea). LazioCrea ha impugnato la sentenza che aveva dato ragione a De Simone sostenendo che l'accordo individuale era mera adesione a un accordo di armonizzazione collettivo (art. 47 L. 428/1990) e quindi inoppugnabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurimi profili procedurali: il ricorrente non ha dimostrato che la questione relativa alla conformità dell'accordo individuale all'accordo di armonizzazione fosse stata tempestivamente dedotta e decisa in sede di merito (violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione); non ha indicato l'atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta né trascritto o riassunto il documento contestato, come richiesto dall'art. 366 c.p.c., n.6; e non ha specificato i canoni di interpretazione legale concretamente violati, limitandosi a un'asserzione generica. Perciò la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sostanziali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, LAZIOcrea condannata alle spese (liquidate in Euro 5.000,00 compensi + Euro 200,00 esborsi oltre oneri) e rilevata la possibilità di applicare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. cod. civ.

    Riferiti come criteri legali di interpretazione del contratto; la Corte richiama che la censura in cassazione deve indicare i canoni concretamente violati per poter essere esaminata

  • art. 2112 cod. civ.

    Norma inderogabile che tutela i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, imponendo la conservazione dell'inquadramento e del trattamento economico e prevalendo su pattuizioni individuali in contrasto

  • art. 2113 cod. civ.

    Citando la normativa in tema di rapporti di lavoro in caso di trasferimento aziendale, collegata alla disciplina di cui all'art. 2112

  • art. 115 comma 1 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente, connesso alle regole sul processo civile

  • art. 412 ter cod. proc. civ.

    Norma processuale citata nella impugnazione, richiamata nel quadro delle deduzioni processuali

  • art. 47 legge n. 428/1990

    Norma che disciplina gli accordi di armonizzazione nel settore dei servizi pubblici; il ricorrente sosteneva che l'accordo individuale fosse mera adesione a un accordo stipulato ai sensi di questa disposizione

  • art. 1419 comma 2 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte di merito per spiegare la sostituzione di diritto delle clausole del transatto in contrasto con norme inderogabili (si segnala che la sentenza fa riferimento alla sostituzione delle clausole incompatibili con l'art. 2112)

  • art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.

    Norma che richiede al ricorrente in cassazione di indicare dove e quando le questioni siano state dedotte in sede di merito e di allegare o riassumere i documenti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione di tale obbligo

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Norma relativa al deposito di memorie; la sentenza registra che entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale articolo

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dalla legge 24/12/2012 n. 228 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norma sul contributo unificato: la Corte constata sussistere i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo dovuto dal ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Un accordo conciliativo individuale può essere annullato se in sede di conciliazione non è stata assicurata un'effettiva assistenza sindacale al lavoratore; la mera presenza formale di un rappresentante sindacale non è sufficiente.
  • In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. il lavoratore conserva inquadramento e trattamento economico: clausole individuali o transattive incompatibili con questa tutela possono essere sostituite o dichiarate inefficaci.
  • In Cassazione non è possibile introdurre questioni nuove: il ricorrente deve dimostrare che la questione è stata dedotta e discussa in sede di merito indicando esattamente in quale atto e producendo o riassumendo i documenti rilevanti (art. 366 c.p.c.).
  • Le censure di interpretazione contrattuale in sede di legittimità richiedono la precisa indicazione dei canoni legali di interpretazione ritenuti violati e la spiegazione puntuale di come il giudice di merito si sia discostato da essi; le generiche contrapposizioni interpretative non sono sufficienti.
  • La incompletezza formale e processuale (mancata indicazione degli atti, mancata produzione o trascrizione dei documenti, argomentazione vaga) comporta frequentemente l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese, con possibile aggravio del contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.