Cassazione Civile, Sentenza n. 19536/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esonero dal servizio (fruizione anticipata del periodo prima del pensionamento) ex art. 72, co. 1-6, d.l. 112/2008 per il quinquennio antecedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. Le istanze riguardavano il 2011 e il 2012. Il Ministero ha negato l'esonero motivando con esigenze funzionali e gravi carenze di personale e limiti al turn over; la Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il diniego (la domanda 2012 era preclusa per abrogazione dell'istituto dal d.l. 201/2011, mentre quella 2011 è stata rigettata per il legittimo esercizio della facoltà amministrativa). La ricorrente ha impugnato sostenendo l'illegittimità del diniego per carenza motivazionale, la prescrizione degli oneri probatori a carico del Ministero, la illegittimità dell'abrogazione rispetto alla domanda anteriore e il mancato esame di circostanze probatorie (parere favorevole del dirigente, casi analoghi in cui l'esonero fu concesso, esuberi di organico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 72, nel periodo oggetto, attribuiva alla P.A. una "facoltà" di concessione dell'esonero sulla base delle esigenze funzionali; dunque il diniego è esercizio non sindacabile della situazione giuridica di vantaggio della P.A., salvo prova del suo abuso. La Corte ha ritenuto che gli elementi addotti dalla ricorrente (precedenti concessioni ad altri anni, dati di dotazione organica riferiti ad anno successivo, soppressione di ufficio intervenuta dopo fatti processuali, parere favorevole del responsabile di struttura) non fossero decisivi per dimostrare abuso o mancata motivazione idonea a invalidare la decisione amministrativa. Ha inoltre confermato che la domanda 2012 era preclusa per l'abrogazione dell'istituto. Per questi motivi la Cassazione ha escluso la rinnovazione del giudizio di merito e ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 72, co. 1-6, d.l. 112/2008
«il personale da esso contemplato potesse chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni (...) a condizione che entro l'anno solare»; e "è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta"
L'esonero era configurato come una facoltà amministrativa discrezionale: la P.A. poteva concederlo in presenza delle proprie esigenze funzionali; il diniego costituisce esercizio legittimo di una situazione di vantaggio della P.A., salvo prova dell'abuso da parte del lavoratore
d.l. 201/2011 (abrogazione)
L'istituto dell'esonero è stato abrogato con effetti impeditivi per le istanze presentate successivamente; la domanda 2012 risultava quindi preclusa per effetto dell'abrogazione
art. 360, n. 5 e n. 3, c.p.c.
Fondamenti giuridici invocati in cassazione: vizio per omesso esame di punto decisivo (n.5) e violazione di norme di diritto/falsa applicazione (n.3); la Corte ha ritenuto infondati i motivi e non ha annullato per tali vizi
art. 24, co. 14, lett. e, L. 241/2011
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha valutato che, nel caso di una facoltà concessa alla P.A., non sussisteva una motivazione carente idonea a dimostrare abuso
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Principi costituzionali (parità, tutela giurisdizionale, buon andamento dell'amministrazione) richiamati dalla ricorrente per contestare il diniego; la Corte non ha ritenuto violati tali principi alla luce della discrezionalità amministrativa esercitata
art. 72, co. 11, d.l. 112/2008 (richiamato)
Norma sul recesso datoriale per raggiungimento requisiti contributivi: distinta dall'istituto dell'esonero perché riguarda un atto datoriale che interrompe il rapporto e richiede motivazioni adeguate; la giurisprudenza su quel recesso non è automaticamente applicabile all'esonero, essendo diverso l'assetto degli oneri probatori e della sindacabilità
art. 13, co. 1-quater e 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norme procedurali sulle spese e sul contributo unificato: la Corte dichiara l'ammissibilità del recupero del contributo unificato e liquida le spese di cassazione
art. 23, co. 8-bis, D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
Riferimento processuale: il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione che disciplina modalità processuali durante il periodo emergenziale
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce alla pubblica amministrazione una "facoltà" (non un diritto soggettivo del lavoratore), il diniego rappresenta un esercizio discrezionale non automaticamente sindacabile dal giudice civile, salvo prova di abuso o di motivazione carente
- L'onere di dimostrare l'abuso della facoltà amministrativa o la carenza motivazionale idonea a farne annullare gli effetti grava in via primaria sul lavoratore che impugna il diniego
- Le prove addotte devono essere pertinenti e riferite al tempo della decisione impugnata: dati o avvenimenti posteriori non sono decisivi per dimostrare l'illegittimità della decisione amministrativa antecedente
- Il parere favorevole interno dell'ufficio non è decisivo se l'amministrazione può comunque utilizzare il dipendente per altre esigenze o giustificare l'esigenza di non concedere l'esonero
- Se l'istituto è stato abrogato, le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della misura abrogativa sono precluse; le domande anteriori vanno valutate con riferimento al quadro normativo vigente al tempo della presentazione
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma per semplice diversa valutazione di merito: bisogna dimostrare vizi di diritto o omesso esame di punti decisivi che rendano illogica o contraddittoria la decisione impugnata
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