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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18517/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Trieste del 14 gennaio 2025. Il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La questione trattata non riguarda il merito del provvedimento di sorveglianza, ma l'ammissibilità formale dell'impugnazione: la Corte rileva che, per i ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, l'imputato o condannato non può più ricorrere personalmente, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama anche il principio secondo cui sono irrilevanti, ai fini della validità del ricorso, l'autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, perché non valgono a trasferire al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017 non è più ammessa la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la relativa disciplina sanzionatoria per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se presentato dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
  • Per la validità del ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la firma personale della parte non è sufficiente.
  • L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato, così come la firma del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, non sostituiscono la necessaria sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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