Cassazione Civile, Ordinanza n. 22380/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, poiché ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata del contenzioso ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022. Verificata la presentazione della relativa domanda, ha dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società in accomandita semplice operante nel trasporto merci per conto terzi e il socio accomandatario avevano impugnato un atto di recupero di crediti di imposta relativo ai periodi d’imposta 2015-2017, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita fruizione dell’accisa ad aliquota agevolata per carburante destinato all’attività di autotrasporto. La contestazione derivava dal fatto che il carburante era stato utilizzato da automezzi assoggettati a fermo amministrativo, con conseguente emissione anche di atto di contestazione sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione era stata riformata, con accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio e rigetto dell’appello principale della contribuente. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il resistente ha depositato memoria dando atto dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; dalla documentazione risultava effettivamente presentata domanda di definizione agevolata per il presente giudizio.
Norme richiamate
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione al giudizio comporta l’estinzione del processo, senza decisione sul merito delle impugnazioni.
Massime di principio
- Quando una parte dimostra di essersi validamente avvalsa di una procedura di definizione agevolata del contenzioso prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito e comporta la regolazione delle spese secondo quanto disposto dalla Corte, qui lasciandole a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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