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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12838/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non emergono nel testo ulteriori dettagli sul reato contestato o sul merito della precedente decisione di condanna, salvo che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 aprile 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata in modo meramente astratto e non consentito in sede di legittimità, perché priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. Il ricorrente si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali generali sul sindacato di legittimità sulla motivazione, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; un motivo aspecifico o meramente assertivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente evocare, in modo astratto, principi giurisprudenziali sul controllo di legittimità della motivazione: è necessario confrontarsi con la decisione impugnata e indicarne puntualmente gli errori di diritto o di fatto.
  • La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato; la doglianza meramente assertiva o non autosufficiente non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
  • La mancanza delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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