Cassazione Penale, Ordinanza n. 12838/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non emergono nel testo ulteriori dettagli sul reato contestato o sul merito della precedente decisione di condanna, salvo che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 aprile 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata in modo meramente astratto e non consentito in sede di legittimità, perché priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. Il ricorrente si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali generali sul sindacato di legittimità sulla motivazione, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; un motivo aspecifico o meramente assertivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente evocare, in modo astratto, principi giurisprudenziali sul controllo di legittimità della motivazione: è necessario confrontarsi con la decisione impugnata e indicarne puntualmente gli errori di diritto o di fatto.
- La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato; la doglianza meramente assertiva o non autosufficiente non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
- La mancanza delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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