Cassazione Penale, Ordinanza n. 24635/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, intervenendo sul trattamento sanzionatorio e sulla misura di sicurezza. In sede di legittimità sono state dedotte censure sull'eccessività della pena, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, sulla sussistenza della recidiva, sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, sulla mancata revoca della misura di sicurezza e sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva. La Corte rileva che parte delle doglianze riproduce questioni già vagliate e disattese in appello, parte è nuova perché proposta per la prima volta in cassazione, e parte è formulata in modo generico; inoltre le doglianze sulla misura di sicurezza e sulla pena sostitutiva sono smentite dal provvedimento impugnato, che ha ridotto il periodo della misura di sicurezza ma ha mantenuto la valutazione di pericolosità sociale e ha escluso la pena sostitutiva per prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché in parte reiterativi di censure già respinte dal giudice di merito con motivazione corretta e non illogica, in parte nuovi e quindi non proponibili per la prima volta in cassazione, e in parte generici. Ha inoltre escluso l'ammissibilità delle doglianze sulla misura di sicurezza e sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, coerente e supportata dagli atti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure meramente reiterative di questioni già devolute e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Sono inammissibili in cassazione i motivi nuovi, cioè le doglianze introdotte per la prima volta solo in sede di legittimità.
- La critica alla motivazione non può fondarsi su una mera contrapposizione valutativa quando la sentenza impugnata offra una motivazione esistente, coerente e non manifestamente illogica.
- Le doglianze formulate in modo generico non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La censura relativa a misura di sicurezza o pena sostitutiva è inammissibile quando il provvedimento impugnato dia conto in modo lineare delle ragioni della decisione e tali ragioni risultino compatibili con gli atti processuali.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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