Ordinanza n. 1524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca prefettizia del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta. La controversia concerneva, in particolare, la mancata produzione di valida documentazione attestante il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'autorità belga. Il provvedimento prefettizio era inoltre fondato su un'autonoma motivazione relativa all'assenza di un'idonea sistemazione alloggiativa. L'appellante non ha formulato specifiche censure contro tale seconda motivazione e ha prodotto la relativa attestazione soltanto il 19 marzo 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergessero elementi idonei a fondare un giudizio di probabile illegittimità della revoca del nulla osta, in ragione della mancata produzione di documentazione valida sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'autorità belga. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento era sorretto da un'ulteriore e autonoma motivazione concernente l'assenza di un'idonea sistemazione alloggiativa, non specificamente contestata in appello. Tale autonoma ratio decidendi era di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato e rendeva comunque non fondata la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice verifica la sussistenza di elementi idonei a fondare un giudizio di probabile illegittimità dell'atto impugnato; in assenza di tali elementi, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna sufficiente a fondarlo, l'impugnazione deve confrontarsi specificamente con tutte le autonome rationes decidendi; la mancata contestazione di una di esse è sufficiente a giustificare il rigetto dell'impugnazione.
- La produzione tardiva, nel giudizio cautelare, della documentazione relativa a un requisito rilevante non supera di per sé la motivazione dell'atto fondata sulla precedente mancata dimostrazione del requisito stesso.
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